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Partecipazione alla Fiera del Lavoro UNIBA Work Fair

A seguito della collaborazione con le Istituzioni dell’Istruzione Universitaria, in data 02.04.2025 lo Studio Legale Albania ha partecipato alla Fiera organizzata dall’Università Barleti intitolta “UniBa Work Fair”, tenuta presso la stessa Università nel Campus 2, Tirana.
Gli studenti ed i presenti hanno preso informazioni in merito ai servizi legali, sulle modalità e le pratiche di tirocinio, formazione e assunzione presso Legale Albania. La Fiera ha avuto inizio con il saluto del Rettore dell’Università la Prof.ssa Suzana Guxholli la quale ha ringraziato le imprese partecipanti e ha incoraggiato l’ulteriore collaborazione tra l’Università e le imprese.

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Modifiche nelle procedure per la richiesta del permesso unico dei cittadini stranieri

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22.10.2024, è entrata in vigore l’Istruzione Congiunta n. 196 del 14.10.2024 “Sulla collaborazione tra le strutture del Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, della Cultura e dell’Innovazione e del Servizio Informativo dello Stato, per le procedure di rilascio del permesso di soggiorno per Stranieri”.
Secondo le disposizioni di questa istruzione, la procedura per ottenere l’approvazione della dichiarazione di lavoro da parte dell’Agenzia Nazionale del Lavoro e delle Competenze (AKPA), la richiesta del visto di tipo “D” e la richiesta del permesso di soggiorno unico, si effettuano online in un’unica domanda sul portale e-albania, quindi i dati vengono trattati contemporaneamente tra tre sistemi elettronici: a) Sistema e-Visa; b) Sistema dei Servizi per l’Impiego; e c) Sistema FER.
L’applicazione viene effettuata su un unico modulo dando la possibilità allo Straniero di compilare solo una volta le informazioni necessarie per la conferma del permesso di lavoro, munirsi del visto e in fine con il permesso unico.
Secondo tale istruzione, nella valutazione per il rilascio del Permesso Unico o del Permesso di Soggiorno fanno parte anche le strutture responsabili dell’autorità locale e centrale per la frontiera e l’immigrazione, le strutture responsabili dell’informazione criminale presso la Polizia di Stato, nonché le strutture responsabili del Servizio Informativo dello Stato in casi particolari.

Per maggiori informazioni: [email protected]

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Permesso unico di soggiorno per stranieri (socio e amministratore di una società commerciale) – Interpretazione della polizia di stato direzione della frontiera e dell’immigrazione

Studio “Legale Albania” con una lunga esperienza nella consulenza di società locali ed esteri (in particolare), assiste in modo continuativo i cittadini stranieri, i quali lavorano nella Repubblica d’Albania, nelle procedure del rilascio del permesso di soggiorno e lavoro, una parte considerevole dei quali ricoprono il ruolo dell’Amministratore, socio o di entrambi contemporaneamente.
Secondo la normativa albanese sull’immigrazione, entrambe le categorie di cittadini stranieri entrano in Albania per motivi di lavoro. Tuttavia, la loro posizione nella tipologia di permesso di soggiorno per il quale applicano varia a secondo il loro impegno e la qualità nel rapporto di lavoro, per il quale la normativa sugli stranieri spesso lascia spazio a diverse interpretazioni, per questo abbiamo richiesto un interpretazione ufficiale della normativa in vigore sul trattamento della loro posizione legale e per questo caso ci siamo rivolti al Dipartimento della Frontiera e dell’Immigrazione presso la Polizia di Stato.
Le differenze di trattamento, secondo la risposta della Direzione della Frontiera e dell’Immigrazione sono le seguenti: se uno straniero assunto in una società commerciale, nella posizione dell’Amministratore, ma non è socio della società, allora si tratta di una persona dipendente della Società e viene munito con Permesso Unico come dipendente. Se uno straniero è assunto in una società commerciale nella posizione dell’Amministratore, ma contemporaneamente è anche socio della società, allora si tratta di lavoratore autonomo della propria Società e viene munito con Permesso Unico per lavoro autonomo.
L’amministratore della società può gestire la propria società rimanendo sul territorio della Repubblica dell’Albania o in altro luogo fuori dal territorio. Se l’Amministratore (straniero), per giustificati motivi, non può soggiornare dentro il territorio della Repubblica d’Albania sino a 180 giorni, deve informare prima la Direzione Locale della Frontiera e dell’Immigrazione sui sui motivi del suo allontanamento dal territorio albanese (articolo 36, Legge 79/2021 “Sugli stranieri”. Se lo straniero, amministratore, come dipendente o lavoratore autonomo, vuole soggiornare in Albania, per cui è richiesto il Permesso di soggiorno, deve soddisfare le condizioni per munirsi del Permesso Unico.
Per quanto riguarda l’alloggio, la normativa non limita dove lo straniero può soggiornare. È sufficiente dimostrare di essersi assicurato un alloggio idoneo per tutta la durata della sua permanenza per il quale richiede di essere munito con Permesso Unico (DCM n. 858, in data 29.12.2021, Cap. III/B/3).

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Modifiche alla legge “Per promuovere l’occupazione”

Sulla Gazzetta Ufficiale N. 105, del 13.07.2023 è stata pubblicata la Legge N. 47/2023 “Su alcune integrazioni e modifiche alla Legge N. 15/2019 “Per promuovere l’occupazione”, approvata dal Governo della Repubblica d’Albania in data 22.06.2023.
Tramite la presente Legge viene regolato anche il vuoto procedurale in merito al pagamento di una somma monetaria per conto del Fondo Sociale dell’Occupazione in quanto, ormai, viene determinato che il Datore di lavoro è obbligato a versare ogni mese per conto del Fondo Sociale dell’Occupazione un contributo nella misura del 100 per cento del salario minimo su scala nazionale, se non assume 1 persona con limitate capacità per i primi 25 dipendenti dell’azienda e una persona in più ogni altri 50 dipendenti.
La riscossione dei contributi versati da parte del datore di lavoro sarà monitorata dalla Direzione Generale delle Imposte ed ogni violazione constatata per mancata attuazione di questa obbligazione verrà considerato da parte dell’ispettorato statale che ricopre il settore del lavoro quale illecito amministrativo e sarà sanzionato secondo le disposizioni della legge per l’ispezione del lavoro.
Il Ministero delle Finanze è stato incaricato ad approvare entro la data 31.12.2023, in attuazione alla presente legge, l’atto legislativo sulle procedure e le modalità della riscossione del contributo per il Fondo Sociale dell’Occupazione.
Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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Giudizio amministrativo – Controllo di costituzionalità delle disposizioni della legge n. 11/2020 “sul registro dei titolari effettivi”, modificata

Lo Studio “Legale Albania”, rappresentata dall’Avv. Dott. Lulzim Alushaj in collaborazione con Avv. Xhesilda Balashi e Avv. Eva Priska, in un giudizio amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo di Primo Grado di Tirana ove rappresenta un soggetto commerciale, soggetto alle previsioni della legge n. 112/2020, ha presentato presso quest’ultimo istanza di controllo costituzionale in via incidentale del paragrafo 4 dell’articolo 13 e del paragrafo 6 dell’articolo 15/1 della Legge n. 112/2020 “Sul registro dei titolari effettivi”, modificata in relazione ad altre previsioni costituzionali.
Tale istanza è conseguenza di un caso concreto ove QKB sulla base delle suddette disposizioni, ha interpretato la legge ed in seguito modificato lo stato della Società presso il Registro Commerciale da “attivo” in “sospeso” sino al pagamento della sanzione e la registrazione dei dati per i titolari effettivi. Di seguito, la Società ha effettuato l’applicazione per la variazione della sede legale, dato obbligatorio per ogni soggetto giuridico, la quale è stata respinta da quest’istituzione, sulla base del paragrafo 4 dell’articolo 13 e paragrafo 6 dell’articolo 15/1 della Legge n. 112/2020, modificata.
L’applicazione di queste disposizioni e le misure gravi previste nelle stesse, violano in modo flagrante i diritti e le libertà fondamentali della Società e di qualsiasi soggetto giuridico, garantiti non solo dalla Costituzione ma anche dal diritto internazionale che l’Albania ha ratificato. Proprio queste misure drastiche, la sospensione dell’attività ed inoltre il fatto di non consentire la registrazione della sede legale della società, viola lo scopo per il quale questa società è stata costituita, ovvero il diritto di esercitare l’attività economica e di fare impresa, per le quali non trova alcuna compatibilità nemmeno con le acquis communautaire e la giurisprudenza della corte di giustizia europea. Di conseguenza, questo caso è diventato causa per richiedere durante il giudizio amministrativo l’interpretazione a livello costituzionale non soltanto la difesa degli interessi e dei diritti della società, ma di qualsiasi persona giuridica registrata secondo il diritto albanese.
Sarà il Tribunale Amministrativo di Primo Grado di Tirana che valuterà se esistono le condizioni per presentare istanza alla Corte Costituzionale sul controllo costituzionale della legge.

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Atto normativo agevole per gli esportatori, modifiche alla legge n. 29/2023 “Per l’imposta sul reddito”

Dopo l’approvazione della nuova legge n. 29/2023 “Per l’imposta sul reddito”, la quale definisce alcune nuove regole in materia di tassazione per il reddito personale e gli utili societari, in data 7 giugno 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato l’Atto Normativo “Per alcune integrazioni alla Legge n. 29/2023, “Per l’Imposta sul Reddito” per dare alcune agevolazioni e la possibilità di aumento della liquidità per i soggetti esportatori, i quali ultimamente hanno risentito del tasso di cambio valuta. “I contribuenti esportatori, i quali durante l’anno 2022 hanno esportato non meno del 70% del valore totale delle vendite, comprese le esportazioni, non pagano le rate le quali solitamente vengono anticipate nei mesi di giugno, settembre e dicembre dell’anno 2023”. Quindi, con l’entrata in vigore del presente Atto normativo, tutti i soggetti esportatori che esportano al di sopra del 70% dei loro prodotti non anticiperanno le rate della tassa sull’utile per i mesi di giugno, settembre e dicembre 2023. Solo se in caso gli esportatori risulteranno con profitto (fine bilancio di esercizio 2023) pagheranno la tassa sull’utile, invece, in caso di perdite non pagheranno tale tassa.

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Sorveglianza audiovisiva – Modifiche e nuove integrazioni alla legge n. 97/2013 “sui media audiovisivi nella Repubblica dell’Albania”

Il 13.04.2023, il Governo della Repubblica dell’Albania ha approvato la Legge n. 30/2023 “Per alcune modifiche ed integrazioni alla Legge n/ 97/2013 “Sui media audiovisivi nella Repubblica dell’Albania”, modificata. La presente legge è stata allineata con la Direttiva Europea 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che modifica la Direttiva 2010/13/UE “Per il coordinamento di alcune disposizioni previste dalla legge, regolamenti o atti amministrativi nei paesi membri concernenti la fornitura dei servizi di media audiovisivi (Direttiva dei Servizi di Media Audiovisivi)”, considerando le modifiche delle realtà del mercato.
Attraverso la Legge n. 30/2023, è stato aggiunto l’oggetto ed il campo di applicazione della Legge n. 97/2013 estendendosi anche ai servizi di piattaforme di distribuzione video, intendendosi per tali la messa a disposizione per il grande pubblico dei programmi, video realizzati dall’utente o di entrambi insieme, a scopo informativo, intrattenitivo o educativo attraverso una rete di comunicazione elettronica per le quali il soggetto, quindi il fornitore della piattaforma di distribuzione video, non ha responsabilità editoriale.
In merito ai fornitori delle piattaforme di distribuzione video, la Legge n. 30/2023 ha previsto le regole e le modalità secondo le quali verranno erogati i servizi delle piattaforme di distribuzione video, finalità, divieti, obbligazioni nei confronti dell’AMA e del grande pubblico, le misure che devono essere adottate per adempiere gli obblighi e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi, ecc.
Inoltre, secondo le previsioni della Legge n. 30/2023, in caso la sede centrale di un fornitore di servizi di media si trova sul territorio della Repubblica dell’Albania, ma la decisione editoriale viene realizzata in un paese dell’UE, si presume che tale fornitore è sotto la giurisdizione della Repubblica dell’Albania, a condizione che la maggior parte del personale coinvolto nella produzione dei propri programmi operi in Albania. Quando una parte significativa del personale coinvolto nella produzione dei programmi del fornitore dei servizi di media opera in Albania e in altro paese dell’UE, si presume che tale fornitore sia locato nella Repubblica dell’Albania se la sua sede centrale si trova in tale territorio.

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Fisco, metodi alternativi di valutazione fiscale – Modifiche fondamentali nella legge procedurale fiscale

Le modifiche nella legge sulle procedure fiscali nr. 9920/2008, con la Legge Nr. 83/2022 del 24.11.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Nr. 173, in data 22 Dicembre 2022, hanno introdotto nella legislazione procedurale fiscale ed hanno conferito nuove possibilità all’Amministrazione fiscale sulla valutazione fiscale. Si tratta dell’articolo 71/2 della presente legge intitolata “Utilizzo dei metodi alternativi della valutazione in caso di azioni di elusione fiscale ed abusi con i principi fiscali” con la quale si attribuisce all’Amministrazione fiscale la possibilità di “non prendere in considerazione accordi o una serie di accordi stipulati tra gli contribuenti, che abbiano come scopo principale o uno degli scopi principali la concessione di agevolazioni fiscali”.
Questa previsione, anche se nel contenuto sembra conforme agli atti dell’OECD, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E e alle disposizioni normative delle Direttive all’interno dell’U.E, può in realtà convertirsi in un problema importante in termini di applicazione pratica. Con queste modifiche, risultano poco chiare, e non correttamente regolate, le situazioni che sono collegate al periodo temporale dell’applicazione del mancato riconoscimento da parte dell’amministrazione fiscale dell’accordo tra i contribuenti, le garanzie procedurali degli stessi relative ad una tale procedura fiscale così aggressiva, le possibilità per il contribuente di richiedere dall’amministrazione fiscale l’interpretazione/approvazione preliminare degli accordi commerciali, il calcolo dei valori e l’impatto che queste decisioni portano agli enti commerciali.

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Avv. Lulzim Alushaj nominato membro del consiglio esecutivo dell’associazione imprenditori italiani in Albania – A.I.I.A

L’ Associazione Imprenditori Italiani in Albania (A.I.I.A.), associata a CONFIMI INDUSTRIA ITALIA, svolge principalmente la sua attività sul territorio della Repubblica d’Albania ed ha lo scopo di collaborare con le realtà Confindustriali Balcaniche e/o Italiane. Nell’ambito dei ruoli svolti dalle componenti del sistema, delle competenze e delle deleghe attribuite, l’Associazione ha per scopo di promuovere, nella società e presso gli imprenditori ecc.; rappresentare e tutelare, nei limiti del presente statuto, il settore di produzione di beni e/o servizi nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva ecc.;

L’Associazione Imprenditori Italiani in Albania ha perfezionato il rinnovo delle cariche degli organi dell’Associazione, nel rispetto delle norme statutarie, registrando le nuove nomine presso il registro delle ONG presso il Tribunale di Tirana.
L’Avv. Lulzim Alushaj, in seguito a votazione, è stato scelto quale uno dei 5 (cinque) membri del Consiglio Esecutivo dell’Associazione Imprenditori Italiani in Albania – A.I.I.A. con un mandato di 2 (due) anni.

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Titolari effettivi sentenza della corte di giustizia dell’U.E. – In grande sezione

Nella Repubblica d’Albania, a partire dall’anno 2020, è entrata in vigore la legge n. 112/2020 “Sul registro dei titolari effettivi” la quale ha subito una veloce modifica anche con la legge n. 6/2022 “Per alcune modifiche e integrazioni nella legge n. 112/2020, “Sul registro dei titolari effettivi”.
Trattandosi di una legge nazionale parzialmente ravvicinata alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamemto Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, “Sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo” assume valore e rilevanza la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E sugli aspetti regolatori della Direttiva sopracitata.
Ultimamente, tramite il meccanismo della pronuncia pregiudiziale, secondo le previsioni dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’U.E, tribunal d’arrondissement de Luxembourg ha presentato presso la Corte di Giustizia due domande per l’interpretazione da parte della stessa per quanto riguarda il rifiuto della domanda effettuata dal titolare effettivo nei confronti dell’autorità pubblica che amministra i dati dei titolari effettivi in Lussemburgo per vietare l’accesso al pubblico sulle informazioni del titolare effettivo.
La Corte di giustizia, dopo aver preso sotto esame gli istituti del: accesso del pubblico sulle informazioni dei titolari effettivi – Articoli 7 ed 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E che tutelano i diritti fondamentali come il rispetto nei confronti della propria vita privata e familiare, tutela dei dati personali, con sentenza in Grande Sezione della stessa in data 22.11.2022 ha dichiarato l’invalidità dell’articolo 1, punto 15, lettera c) della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio nella parte in cui è prevista che gli stati membri adottino misure in modo che i dati e le informazioni sui titolari effettivi siano accessibili in ogni caso dal pubblico.
Con tale sentenza della Corte della giustizia l’intervento degli organi pubblici degli stati membri viene limitato ed equilibrato nel suo intervento negli aspetti della vita privata e familiare, nelle previsioni della tutela dei dati personali.

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Legale Albania nel mondo della produzione cinematografica

Legale Albania ha assistito legalmente Bluberry’s Production, la società di produzione cinematografica del film “Policë për kokë”, in tutte le fasi contrattuali che hanno visto coinvolgersi nella produzione del film diversi soggetti del settore cinematografico nazionali e stranieri. Il film è stato proiettato nella prima serata il 11 gennaio 2023 presso Cinema “Millennium” in presenza di molte persone del mondo della televisione, cinema, arte e cultura.
Lo Studio Legale Albania è presente da anni in diversi progetti del mondo dello spettacolo nel fornire assistenza a produzioni cinematografiche e TV ed ai principali soggetti coinvolti (attori, registi, sceneggiatori, direttori della fotografica ed esecutori di colonne sonore).

Lo Studio ha assistito ed assiste con particolare frequenza attori e celebrities nella discussione ed eventuale chiusura di contratti nel settore del cinema, della televisione e della pubblicità.

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Legale Albania da Gennaio 2023 entra nella nuova sede

Lo Studio “Legale Albania” è lieta di annunciare che, a seguito della filosofia di sviluppo da esso seguita sin dalla sua costituzione, che coincide con il miglioramento della qualità dei servizi nei confronti dei clienti e l’innalzamento degli standard di lavoro per i collaboratori, a partire dal 09 gennaio 2023, entrerà negli ambienti della nuova sede situata nel nuovo edificio “DOMUS Residence” nel centro di Tirana in Via “Myslym Shyri” vicino al Tribunale di Primo Grado di Tirana. Gli investimenti effettuati presso i nuovi ambienti dotano lo Studio con le ultime technologie di comunicazione, aumentano in modo notevole lo spazio funzionale dedicato per i propri membri e nei confronti dei clienti associando ai servizi di consulenza nelle aree di competenza anche l’accesso ad un nuovo ambiente che rispetta i più elevati standard di sicurezza, immagine e funzionalità come i clienti, lo staff e la professione legale meritano. Grazie a tutti i clienti e i collaboratori dello Studio che, con il loro crescente contributo e fiducia hanno reso possibile la realizzazione di questo obiettivo.

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Tesisquare apre in Albania

Legale Albania, con il team composto da Av. Eva Priska e Av. Xhesilda Balashi coordinate dal Managing Partner Avv. Lulzim Alushaj, assiste il gruppo Torinese nelle procedure di costituzione e registrazione della propria new co in Albania. In seguito a diverse fasi di consulenza nazionali e internazionali, seguite interamente dallo Studio Legale Albania, viene reso noto che è stata conclusa con successo la fase della registrazione di una società di diritto albanese controllata da parte di Tesi S.p.A.. Tesi S.p.A. è una società che opera nel campo dell’Information Technology realizzando e distribuendo soluzioni software complete e affidabili in oltre 40 paesi in tutto il mondo. Con l’apertura in Albania la Società amplia gli obiettivi internazionali, offrendo software collaborative al fine di innovare i processi aziendali dei clienti, aiutandoli ad affrontare la rapida evoluzione delle tecnologie.

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Un altro successo di legale albania, alla difesa della posizione di una società cliente, nella procedura presso l’ufficio nazionale di conciliazione presso il ministero delle finanze e dell’economia

“Legale Albania”, rappresentata dall’Avv. Dr. Lulzim Alushaj in collaborazione con Avv. Xhesilda Balashi e Avv. Eva Priska, ha concluso positivamente la pratica seguita nell’interesse di una sua società cliente presso tutte le istituzioni pubbliche dove è stato richiesto l’intervento e la consulenza/assistenza legale. Questa pratica, si potrebbe dire che, completa una delle situazioni che possono presentarsi durante la vita di un’azienda e può essere considerato come uno di casi “esempio” per altri casi che hanno lo stesso oggetto. Si tratta di un caso di richiesta per l’avvio delle trattative per la stipulazione del Contratto Collettivo di lavoro con una società di diritto albanese, dove il Sindacato si è rivolto alla Società per l’avvio delle stesse. Il Sindacato ha presentato la richiesta presso la Società ma senza allegare alcuna prova per la rappresentatività dei membri, il numero degli iscritti al Sindacato, mentre da parte della Società come primo passo per l’avvio delle trattative sono state richieste da subito le prove sulla base dell’articolo 163 del Codice di Lavoro. Da quest’ultimo non è stato adempiuto a tale richiesta in quanto il Sindacato inizialmente ha presentato semplicemente un’elenco di nominativi e più avanti una dichiarazione personale del Presidente del Sindacato sulla rappresentatività, la quale è stata giustamente rifiutata dalla Società in quanto non conforme ai criteri della legge in vigore. In queste condizioni, il Sindacato ai sensi dell’articolo 192 del Codice di Lavoro ha presentato richiesta presso il Ministero competente, per la risoluzione della controversia sulla stipulazione del contratto collettivo di lavoro con la Società, il quale e stato avviato per le procedure di mediazione. Durante tutti gli incontri svolti, inizialmente con i membri funzionari intermediari presso l’ufficio competente presso il Ministero delle Finanze e dell’Economia, sono state presentate le ragioni dell’opposizione da parte della Società basate nelle previsioni di legge applicabili per questo caso e che le trattative con la Società per la stipulazione del Contratto Collettivo di lavoro dovranno essere avviate nel momento in cui il Sindacato presentasse l’atto provante della propria rappresentatività e appartenenza e fino a quando questo fatto non viene dimostrato allora non ci potrebbero essere negoziati tra le parti. Essendo che, anche dopo diversi incontri, la mediazione tra le parti non ha avuto successo allora, per la risoluzione amichevole del conflitto collettivo di lavoro tra le parti, è stato chiamato e sono stati riuniti i membri dell’Ufficio Nazionale della Conciliazione presso il Ministero competente. Nella seduta svolta da questo Ufficio, hanno partecipato i rappresentanti delle parti e, sulla base dell’oggetto della richiesta del Sindacato, si è deciso di non accogliere la sua richiesta in quanto non basata in una regolare procedura legale. Secondo la decisione di questo Ufficio, il Sindacato oltre alla richiesta scritta, il riconoscimento legale e copia del suo statuto, deve presentare la prova della rappresentatività nella forma richiesta dalla legge. L’Ufficio Nazionale di Conciliazione decide di confermare il ragionamento utilizzato sin dall’inizio da parte dei professionisti di Legale Albania alla difesa della Società, in quanto ha trovato le sue pretese fondate nella legge.

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Interessante interpretazione della sezione civile della corte suprema in merito al rapporto di lavoro nel caso di trasferimento d’azienda e licenziamento collettivo

La giurisprudenza della Corte Suprema, nelle cause con oggetto “rapporti di lavoro”, si arricchisce di un’altra sentenza. Nella sentenza n. 00-2022-946 (215), in data 06.06.2022 del Collegio Civile della Corte Suprema, è stata esaminata una causa relativa alla società X, la quale tramite accordo scritto cede una quantità di pozzi e beni trasferisce nonché la lista dei suoi dipendenti alla società Y. Dopo questo momento la società Y avvia le procedure di riduzione dei dipendenti trattandola come licenziamento collettivo dei dipendenti trasferiti. In effetti il Codice di Lavoro stabilisce che, quando l’azienda o parte di essa viene trasferita, al cedente dei diritti non li vengono estinti tutti gli obblighi nei confronti dei dipendenti, anzi, il cedente dei diritti risponde nei confronti di chi acquista tali diritti per gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Il Collegio ha valutato che nel caso specifico, ci troviamo davanti al trasferimento d’azienda e di conseguenza c’è stato un passaggio dei diritti e degli obblighi alla società Y che derivano dal contratto di lavoro che i dipendenti hanno avuto con la società X. Di conseguenza, il Collegio ha valutato che, a seguito del trasferimento di questa parte dell’azienda, la società Y si è impegnata a rispettare tutti i contratti di lavoro in vigore prima del trasferimento, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi in quantità e qualità avuti da parte della società X; Di seguito, il Collegio ha constatato che ci troviamo altresì davanti al licenziamento collettivo il che comporta l’obbligo da parte del datore di lavoro del rispetto della procedura di licenziamento collettivo, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Codice di Lavoro, diversamente gli viene addebitata la responsabilità civile, obbligandosi a risarcire il dipendente; Giungendo alla conclusione che, siamo difronte al licenziamento collettivo da lavoro e di fronte al trasferimento d’azienda, il Collegio ha valutato che il datore di lavoro Y ha la responsabilità di risarcire i dipendenti, per la procedura del termine di notifica e contemporaneamente è obbligato a risarcire il dipendente per l’anzianità da lavoro, sotto forma di valutazione materiale.

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Incertezze sullo stato del soggetto registrato dal QKB come “sospeso”, per mancata registrazione del titolare effettivo

L’inadempienza dell’obbligo di legge da parte dei soggetti segnalanti, per la registrazione iniziale dei dati per i titolari effettivi o l’aggiornamento ogniqualvolta si verificano delle modifiche di tali dati, risulta che porterà delle conseguenze, non soltanto finanziarie derivanti dalle multe, ma anche legate allo stato della loro attività sulla procedura seguita dal QKB. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui sopra, il QKB e l’autorità responsabile per la tenuta del Registro delle Organizzazioni non-profit per i soggetti segnalanti, modificheranno lo stato per tali soggetti da “attivo” in “sospeso” sul Registro Commerciale e sul Registro delle Organizzazioni non-Profit, sino al pagamento della multa e la registrazione dei dati per i titolari effettivi. Attenzione, dalla pratica risulta che il QKB non effettua una notifica preliminare in merito all’importo della multa e di seguito la modifica e il passaggio dello stato del soggetto segnalante a sospeso, ma al contrario quest’ultimo può venire a conoscenza solamente di propria iniziativa dalla nota sulla visura camerale. Anche il termine di notifica, nel caso il soggetto intenda impugnare questo passaggio/nota/decisione del QKB, inizia dal momento della registrazione della nota presso il QKB. Da questa procedura seguita da parte del QKB risulta incerta, poiché né la legge 9901/2008 né quella n. 9723/2007 non prevedono lo “status sospeso”, che cosa si intenderà con lo status “sospeso” del soggetto o se tale modifica dello stato avrà conseguenze per il soggetto segnalante come contribuente anche nell’amministrazione fiscale.

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“Integrazioni e modifiche nella normativa sulle procedure della registrazione e pubblicazione dei dati sui titolari effettivi”

È stata pubblicata ed entrata immediatamente, in vigore dopo la pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale, in data 20.05.2022, la Decisione n. 328 in data 18.05.2022, del Consiglio dei Ministri “Su alcune integrazioni e modifiche alla decisione n. 1088, in data 24.12.2020, del Consiglio dei Ministri, “Per la determinazione del metodo e delle procedure della registrazione e pubblicazione dei dati sui titolari effettivi, nonché della notifica da parte delle Autorità statali competenti e dai soggetti obbligati”, modificata. Secondo questa Decisione, per quanto riguarda la richiesta della registrazione iniziale e la registrazione delle modifiche del titolare effettivo, rispetto a quanto previsto dalla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 1088/2020 modificata, sono state apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
In merito alla documentazione: La persona autorizzata per l’applicazione elettronica, allega la documentazione che certifica che il titolare effettivo registrato detiene il 25% o in più delle azioni/quote del capitale ed ogni altra documentazione che possiede il soggetto segnalante per l’identificazione e registrazione del suo titolare effettivo. In caso la richiesta per la registrazione iniziale o la registrazione delle modifiche del titolare effettivo non è conforme alla normativa sul registro dei titolari effettivi, viene applicata la procedura della sospensione delle azioni per la registrazione della richiesta ed il QKB comunica al soggetto segnalante tramite la pubblicazione sul registro, l’esatta causa della sospensione: in caso di richiesta di registrazione iniziale del titolare effettivo, non oltre 1 (un) giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta; e in caso di richiesta di registrazione delle modifiche del titolare effettivo, non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; È stato previsto un termine di 30 giorni per completare le carenze che ostacolano la richiesta di registrazione.
Inoltre, per promemoria di ciascun soggetto segnalante, la registrazione iniziale del titolare effettivo è un obbligo per l’inottemperanza del quale, entro la data 30.06.2022, verranno applicate delle sanzioni amministrative del valore di Lekë 400,000 (quattrocento mila).

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Modifiche sul valore dello stipendio minimo e sui nuovi termini applicabili per l’imposta sui redditi personali da lavoro

Con la decisione del Consiglio dei Ministri n. 158 in data 12.3.2022 “Sulla determinazione dello stipendio minimo a livello nazionale”, il Consiglio dei Ministri ha deciso di modificare la determinazione dello stipendio minimo a livello nazionale. Secondo questa decisione, lo stipendio minimo mensile per i dipendenti a livello nazionale obbligatorio da attuare da parte di ogni persona, giuridica o fisica, locale o straniera è di 32 000 (trentaduemila) Lekë.
Inoltre, la decisione di cui sopra stabilisce che, lo stipendio minimo mensile viene dato per 174 (centosettantaquattro) ore di lavoro al mese svolte durante il normale orario di lavoro e lo stipendio di base minimo orario è di 183,9 (centottantatrevirgolanove) Lekë.
Tale decisione entra in vigore immediatamente ed estende i propri effetti finanziari a partire dalla data 01.04.2022.
Contemporaneamente alle modifiche di cui sopra, entra in vigore anche l’Atto Normativo n. 4 in data 12.03.2022 “Per una modifica alla Legge n. 113/2021 “Per una modifica alla legge n. 8438 in data 28.12.1998, “Per l’imposta sul reddito”, modificata”, il quale ha modificato ed anticipato il termine in merito all’entrata in vigore della tabella per l’imposta sul reddito personale da lavoro in base alla quale, diminuisce l’imposta sull’utile dal reddito personale da lavoro. Il presente Atto Normativo ha portato delle modifiche all’articolo 2 di questa legge dove le parole “…a partire dalla data 1 luglio 2022…” vengono sostituite con “…a partire dalla data 1 aprile 2022…” .

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Legale Albania un’altra vittoria nel settore farmaceutico – Contratto amministrativo

Un’altra causa amministrativa molto interessante ed altrettanto difficile è stata vinta da parte di Legale Albania, la quale difendeva la posizione di una Società nella sua qualità di Importatore Farmaceutico in Albania.
Dopo un processo amministrativo durato diversi mesi e difeso da parte dei professionisti di Legale Albania, presso il Tribunale Amministrativo di Primo Grado di Tirana, è stato pronunciato il dispositivo della sentenza che ha accolto le pretese del cliente società commerciale importatrice nel settore farmaceutico revocando la decisione della sospensione del Contratto Amministrativo tra il Cliente e il Fondo Obbligatorio di Assistenza Sanitaria (FSDKSH) che era in modo illegittimo sospeso da quest’ultimo.
Unitamente all’accoglimento della domanda nel merito è stata accolta anche la richiesta di esecuzione provvisoria della sentenza emessa da questo Tribunale, obbligando il FSDKSH a revocare la sospensione del Contratto e proseguire immediatamente all’esecuzione del Contratto.

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Modifiche alla legge “Sulla registrazione del business”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 25 in data 15.02.2022, è stata pubblicata la Legge n. 7/2022 “Per una modifica alla Legge n. 9723, in data 03.05.2007, “Sulla registrazione dell’impresa”, approvata in precedenza dal Parlamento albanese. Con la Legge n. 7/2022, sono state apportate delle modifiche solo ai valori delle multe previste nei punti 2 e 3 dell’articolo 74 (della Legge n. 9723/2007, nei casi relativi alla dichiarazione al registro dei dati non veritieri (quando non costituiscono reato) nonché la mancata esecuzione, entro i termini previsti dalla legge, dell’obbligo per la registrazione iniziale e altre registrazioni obbligatorie da parte delle imprese. La presente modifica, la quale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha aumentato in modo significativo il valore delle sanzioni nei casi sopramenzionati, in 60 000 Lekë da 15 000 Lekë previsto nella legge n. 9723/2007.

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Sentenza confermativa del collegio amministrativo della suprema corte, sull’interpretazione dell’articolo 458 cpc (rimessione nei termini del ricorso)

In seguito ad una domanda del Tribunale Amministrativo di Primo Grado di Tirana il quale richiedeva la risoluzione della controversia sulla competenza tra il Tribunale Amministrativo d’Appello di Tirana e il Tribunale Amministrativo di Primo Grado di Tirana la Suprema Corte con la decisione n. 1762 in data 15.11.2021 ha sottolineato e confermato le posizioni antecedenti della Corte Costituzionale espressa con la decisione n. 22 in data 11.04.2016 per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 458 CPC sulla competenza del tribunale che dovrà giudicare le richieste per la rimessione nei termini del ricorso.
Nella seguente e immutata interpretazione secondo quanto deciso con la decisione della Corte Costituzionale sopra citata la Suprema Corte, il Collegio Amministrativo precisa che: “tra l’atro ritiene che la frase “il tribunale che ha emesso la sentenza” deve intendersi, il tribunale che ha emanato la sentenza, nei confronti del quale le parti non hanno potuto esercitare ricorso entro i termini di legge. Detto diversamente, nel caso le parti richiedono la rimessa in termini del diritto di ricorso (appello) contro la sentenza del tribunale distrettuale, competente per esaminare la richiesta è lo stesso tribunale. Nel caso le parti chiederanno la rimessa in termini del diritto di ricorso contro la sentenza emessa dal tribunale d’appello, competente per esaminare la richiesta è il tribunale d’appello”.

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MODIFICA DEI TERMINI E CONDONO DELLE MULTE GENERATE DAL MANCATO RISPETTO DELLA LEGGE N. 112/2020 “SUL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI”

Dal presupposto che sono verificati molti problemi nell’applicazione di questa legge, allo scopo di facilitare e sistemare la situazione di fatto ove solo 1/3 dei soggetti segnalanti hanno potuto effettuare la registrazione dei dati dei loro titolari effettivi, da parte del Governo Albanese e ulteriormente dal Parlamento si sta valutando un intervento proponendo altre modifiche alla vigente Legge n. 122/2020 “Sul registro dei titolari effettivi”.

Nel disegno di legge proposto di recente, sono state effettuate delle importanti modifiche e integrazioni, le quali consistono principalmente in:

Proroga del termine per la segnalazione iniziale del titolare effettivo da parte dei soggetti segnalanti esistenti con proprietà indiretta registrata nel registro commerciale e dalle Organizzazioni non-profit sino in data 01.04.2022.
Proroga del termine per la segnalazione iniziale del titolare effettivo da soggetti segnalanti che effettuano la registrazione ex novo da entro 30 giorni di calendario dalla data della registrazione del soggetto segnalante, a entro 40 giorni di calendario dalla data della registrazione del soggetto segnalante.
Condono delle multe applicate da parte del QKB prima dell’entrata in vigore del disegno di legge, relative al mancato adempimento dell’obbligo per la segnalazione iniziale dei titolari effettivi dai soggetti segnalanti purché la segnalazione venga effettuato sino in data 01.04.2020.
Incremento della misura della sanzione amministrativa che verrà emessa in seguito dell’entrata in vigore del disegno di legge, sulla base del ritardo nell’adempimento dell’obbligo della segnalazione iniziale dei titolari effettivi da parte dei soggetti segnalanti che effettuano la registrazione ex novo.
Previsione della procedura di sospensione dell’applicazione per un termine di 30 giorni in caso di domande incomplete.
Rimozione della sanzione per l’amministratore in caso di mancata registrazione dei dati dei titolari effettivi dei soggetti segnalanti entro i termini di legge e inclusione del valore di tale sanzione nelle sanzioni irrogate ai soggetti segnalanti.
Partendo da queste essenziali modifiche, ogni soggetto segnalante esistente e registrato ex novo che non abbia effettuato la registrazione nel termine precedente avrà la possibilità di concludere le procedure previste dalla Legge n. 112/2022 sulla registrazione dei titolari effettivi, tenuto conto inoltre delle integrazioni e modifiche sopra menzionate.

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Auguri per le feste di Novembre!

Tutto lo staff dello Studio “Legale Albania” augura a tutti gli albanesi ovunque si trovino buone feste di 28 e 29 Novembre!

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Dal mese di Luglio 2022 meno tasse per i redditi personali da lavoro

In data 25.11.2021, è stata approvata dal Parlamento della Repubblica dell’Albania, su proposta del Consiglio dei Ministri, la legge N. 113/2021, la quale ha deciso di sostituire la Tabella 1 prevista dalla Legge N. 8438 in data 28.12.1998 “Per l’imposta sul reddito”, in relazione alla tabella per l’imposta sul reddito personale da lavoro.

La nuova Legge N. 113/2021, ha apportato delle modifiche essenziali rispetto alla Tabella prevista dalla Legge N. 8438/1998, le quali, in base al reddito da stipendio in lekë/mese e il reddito imponibile in lekë/mese cambierà l’aliquota d’imposta in percentuale/mensile.

Tabella per l’imposta sul reddito personale da lavoro:

Reddito dallo stipendio al mese | lekë/mese

Reddito imponibile in lekë/mese Aliquota d’imposta in percentuale/mensile
Da Fino a Da Fino a
0 40 000 0 40 000 0%
40 001
50 000
0 30 000 0%
30 001 50 000 50% * 13% della somma
sopra i 30 000 lekë
50 001
In più
0 30 000 0%
30 001 200 000 13% della somma sopra i 30 000 lekë
200 001 In più 22 100 lekë + 23% della somma sopra i
200 000 lekë

La presente legge entrerà in vigore 15 dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed estende i propri effetti a partire dal 1 luglio 2022.

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Modifica dei dati presso QKB, collegamenti con la fiscalizzazione

Con una comunicazione nella sua pagina web ufficiale “L’Amministrazione Fiscale informa tutti i contribuenti che nei casi in cui effettuano Richiesta per la modifica dei dati dell’impresa, presso gli sportelli di QKB oppure online tramite il portale e-albania, devono verificare anche il Codice del luogo ove esercitano l’attività sul portale SelfCare. Tale verifica deve essere eseguita perché ogni Richiesta per modifiche presso QKB, viene accompagnata da un nuovo numero di pratica (CN Case Number), il quale si riflette sul sistema Fiscale generando un nuovo Codice del luogo di esercizio dell’attività. La generazione di questo nuovo Codice, principalmente per i soggetti che hanno solo 1 (un) luogo di esercizio dell’attività, non consente la regolare attività da parte del contribuente, per quanto riguarda il processo della fiscalizzazione. Dopo la verifica, nel caso risulta generato un nuovo Codice del luogo dell’esercizio dell’attività, il contribuente deve immediatamente darne comunicazione e mettere a disposizione del fornitore della soluzione software qualificato il nuovo Codice, che effettua gli aggiornamenti e consente l’emissione delle fatture”.

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Pubblicata la nuova legge “Per gli stranieri”

In data 18.10.2021 in Gazzetta Ufficiale n. 162 è stata pubblicata la Legge n. 79 del 24.06.2021 “Per gli stranieri” la quale abroga la Legge n. 108/2013 “Per gli stranieri”. Gli atti regolamentari emanati in attuazione della Legge n. 108/2013 in contrasto con le disposizioni della presente legge verranno attuate sino all’emanazione degli atti regolamentari della Legge n. 79/2021.

La Legge n. 79/2021 “Per gli stranieri”, tramite le sue modifiche e integrazioni è stata allineata parzialmente alle Direttive, Decisioni e Regolamenti del Parlamento e del Consiglio Europeo nonché seguendo il principio dell’interesse superiore del minore, principio del diritto della vita familiare, principio di non respingimento, principio di procedure eque e trasparenti e il principio di non discriminazione.

Le modifiche nella Legge n. 79/2021 riguardano il permesso di lavoro il quale verrà denominato con il nuovo termine “permesso unico” dove vengono previsti i tipi di permessi unici, le procedure per l’ottenimento dello stesso nonché i reclami, e il permesso unico per categorie speciali; integrazioni in merito alle denominazioni dei nuovi termini che hanno a che fare con lo straniero “Au pair”, gli stranieri come personale chiave e le categorizzazioni, motivi del permesso di soggiorno, rilascio del permesso di soggiorno con durata di 5-anni per i cittadini degli Stati Uniti d’America, degli paesi membri dell’Unione Europea e i cittadini della Repubblica del Kosovo quando applicano per la prima volta e soddisfano i criteri generali stabiliti dalla presente legge.

I Ministeri Responsabili emanano atti regolamentari in attuazione della Legge n. 79/2021, entro 3-6 mesi dall’entrata in vigore della stessa.

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Legale Albania – Consulente dell’unione delle imprese farmaceutiche (UBF)

L’Unione delle Imprese Farmaceutiche (“UBF”), nella sua forma di associazione auto organizzata, regolarmente iscritta all’apposito registro presso il Tribunale di Tirana, ha come priorità di seguire le problematiche in campo farmaceutico che interessano i propri membri e clienti. UBF include tra i propri membri la maggior parte delle società commerciali che operano nel mercato farmaceutico con un volume di rapporti commerciali molto importante sia a livello nazionale che a quello internazionale.

Per le proprie esigenze, al fine di migliorare la consulenza e assistenza legale nei confronti dei membri e dei terzi, ha aperto la gara con una procedura di selezione per lo Studio Legale che seguirà la consulenza nei confronti di UBF.

Al termine di questa procedura come Consulente dell’Unione delle Imprese Farmaceutiche è stato prescelto lo Studio “Legale Albania” segnando un’altro successo per lo Studio nel mercato della consulenza alle imprese e questa volta nei confronti di un soggetto che è un importante attore nel mercato farmaceutico con portata e impatto internazionalmente riconosciuto.

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“Legale Albania” nel contratto per la trasmissione televisiva “Politiko” su Top Channel

Dopo un periodo di negoziazione tra le parti contrattuali è stata raggiunta la sottoscrizione della versione definitiva del contratto per la progettazione, produzione e pubblicazione televisiva della trasmissione “Politiko” sul canale Top News della televisione nazionale Top Channel. La trasmissione, che ha come oggetto principalmente la trattazione dei temi di politica, uscirà in formato due volte alla settimana, lunedì e venerdì alle ore 20.30 e sarà diretto dal noto giornalista Sig. Alfred Lela, per tutta la durata della stagione.

I professionisti dello Studio “Legale Albania”, diretto dal Avv. Dr. Lulzim Alushaj con il supporto dell’Avv. Xhesilda Balashi e Eva Priska, ormai con una vasta esperienza sul campo contrattuale della televisione, hanno seguito tutti gli aspetti che riguardano il diritto d’autore, la proprietà intellettuale/industriale, la conformità con la normativa applicabile principalmente le leggi e i regolamenti dell’Autorità di Vigilanza Audiovisiva (AMA) e il rispetto degli obblighi che derivano come conseguenza di una trasmissione televisiva nella fascia prime time. Link promo:
https://top-channel.tv/2021/09/24/alfred-lela-me-politiko-ne-top-news-cdo-te-hene-dhe-te-premte-video/
Un nuovo formato si aggiunge al mercato dei programmi televisivi di contenuto politico sul canale Top News su Top Channel, posizionando la televisione Top Channel al primo posto su rango nazionale per quanto riguarda la programmazione e visualizzazioni su you tube.

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La liquidazione semplificata della società

Sono molti i casi nella pratica in cui una società commerciale, per vari motivi connessi a circostanze interne o esterne, deve essere sciolta e ulteriormente, secondo le procedure, cancellarsi dal registro commerciale contenuto dal QKB (Centro Nazionale del Business). Trovandosi in queste condizioni, i soci/azionisti della società hanno dinanzi a sé alcune alternative procedurali che principalmente sono previste dalla legge n. 9901/2008 “Sui commercianti e le società commerciali”.

La maggior parte delle proposte dai professionisti per una liquidazione, siano essi Avvocati o esperti in materia fiscale, è quella della liquidazione in stato di solvibilità (art. 190 della Legge n. 9901) o altrimenti detta liquidazione su nomina del liquidatore e che praticamente è la classica modalità di liquidazione di una società commerciale che richiede più tempo e che ha diversi costi aggiuntivi. La durata e i costi della liquidazione con liquidatore fanno sì che molti soggetti non intraprendano alcuna azione, lasciando le loro attività in uno stato inattivo ma registrate presso il QKB.

La Legge n. 9901/2008 prevede un’altra modalità di liquidazione poco utilizzata dai professionisti del settore che è denominata “liquidazione semplificata” ed è disciplinata dagli articoli 204 e seguenti della legge, mentre le procedure seguite in questo caso (in presenza di alcune precondizioni che hanno a che fare principalmente con la non responsabilità verso terzi e i dipendenti) sono molto più veloci, con costi inferiori e alla fine portano allo stesso risultato.

Legale Albania opta e pratica da anni – nelle sezioni commerciali dei Tribunali a seconda della competenza territoriale in cui è ubicata la sede delle società commerciale – con successo la liquidazione semplificata come alternativa alla liquidazione classica, rispondendo alla richiesta dei soggetti per la loro cancellazione rapida presso il QKB.

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Rimborso automatico dell’iva per i soggetti esportatori e sotto il regime doganale della lavorazione attiva

Nella Gazzetta Ufficiale, in data 15.07.2021 è stata pubblicata la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 418, in data 08.07.2021 “Per una modifica nella decisione n. 953, in data 29.12.2014, “Sulle disposizioni di attuazione della legge n. 92/2014, “Per l’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, modificato, la quale entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In base alla decisione, le richieste per il rimborso dell’IVA presentate dai soggetti esportatori tassabili e soggetti tassabili che riesportano merci non albanesi sotto il regime della lavorazione attiva nella Repubblica di Albania, come definito anche nel Codice Doganale, si suddividono secondo le categorie di seguito indicate.

Nella prima categoria rientrano, i soggetti tassabili che riesportano merci non albanesi sotto il regime della lavorazione attiva nella Repubblica di Albania a rischio zero, i quali verranno rimborsati automaticamente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della richiesta per il rimborso dell’IVA, e devono soddisfare contemporaneamente i seguenti criteri:

a) hanno lo stato dell’attività “attivo”;

b) il valore delle esportazioni effettuate nel periodo/i d’imposta, per il/i quale/i si richiede il rimborso, è superiore al 70 (settanta) % del valore totale delle vendite, comprese le esportazioni, verificata anche dai rapporti doganali delle esportazioni nel sistema;

c) hanno attività di esportazione per più di 1 (un) anno;

ç) non hanno obblighi di contributi provvidenziali e sanitari non pagati.

Nella seconda categoria rientrano i soggetti tassabili, in cui il valore delle esportazioni, effettuate nel/i periodo/i d’imposta per cui si richiede il rimborso, è superiore al 50 (cinquanta) % sino al 70 (settanta) % del valore complessivo delle vendite, incluso le esportazioni, si rimborsano entro 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della richiesta di rimborso dell’IVA, previa sottoposizione alla procedura dell’analisi del rischio compreso il controllo, si conclude entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.

Anche nei casi in cui la procedura di controllo non si conclude in termine, entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta di rimborso, l’IVA viene rimborsata tramite il sistema di tesoreria, ad eccezione delle richieste dei soggetti tassabili che risultano con lo stato della propria attività “passivo”, le quali verranno obbligatoriamente rimborsati dopo il completamento della procedura del controllo fiscale.

Tutti gli altri soggetti tassabili che effettuano esportazioni, che però non vengono classificati nelle categorie sopramenzionate, sono rimborsati entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presentazione della richiesta di rimborso, sottoponendosi alla procedura dell’analisi del rischio.

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Amministrazione collettiva dei diritti d’autore

In data 15.06.2021 è stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l’Ordinanza n. 336, del 10.6.2021 “Per la modifica dell’ordinanza n. 385, del 13.10.2020, “Sulla determinazione dei criteri e delle procedure per l’ottenimento della licenza per l’amministrazione collettiva dei diritti d’autore, del suo rinnovo, nonché sulla determinazione dei criteri e delle procedure per la sospensione e la revoca della licenza”, ai sensi della Legge n. 35/2016, in data 31.03.2016, “Sui diritti d’autore e altri diritti connessi”, modificato, che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le ultime modifiche riguardano ulteriori criteri per l’ottenimento della licenza come Agenzia di Amministrazione Collettiva dei diritti (in abbreviato AAK), i quali per svolgere le competenze di amministrazione collettiva dei diritti d’autore, salvo quanto previsto dalla legge n. 35/2016, del 31.3.2016, ormai devono presentare una dichiarazione di consenso scritta da parte dei titolari dei diritti che li autorizzano ad amministrare i propri diritti nonché la prova di espressione della volontà per la rappresentanza reciproca con le agenzie straniere, in lingua albanese.

Il termine per la presentazione di questa dichiarazione è entro 6 mesi dall’ottenimento della licenza per la rispettiva categoria dei diritti d’autore o altri diritti connessi.

Per il rinnovo della licenza, al fine di svolgere l’amministrazione collettiva dei diritti d’autore e degli altri diritti connessi, l’AAK deve essere in possesso di un contratto accompagnato da un elenco completo dei titoli delle opere che verranno amministrate e dovrà attestare il rispetto dei rapporti di reciprocità con le agenzie estere con le quali è stato stipulato un’accordo/contratto di rappresentanza.

Queste modifiche sono necessarie per l’amministrazione collettiva dei diritti d’autore e degli altri diritti connessi, poiché la disponibilità di un contratto sottoscritto tra un AAK e i titolari dei diritti, nonché la previsione su quali saranno esattamente questi diritti, consente di evitare ogni abuso che può verificarsi in merito all’amministrazione di tali diritti e le numerose cause che hanno avuto come oggetto proprio la contestazione delle carenze sopra elencate.

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Lavoro a domicilio, interpretazione provvisoria dell’ispettorato statale del lavoro e dei servizi sociali, sede di Tirana

Oramai per un periodo di oltre 12 mesi, il mondo intero è stato colpito dalla pandemia Covid-19, ma di più questa situazione si fa sentire nell’organizzazione e nel funzionamento del lavoro nelle società le quali hanno un peso importante per l’elevato numero di dipendenti assunti.

Nel rispetto delle restrizioni di legge per il rispetto delle distanze, dalla situazione creata dalla pandemia COVID-19 in Albania, sono numerosi gli Atti Normativi del Consiglio dei Ministri, convertiti in Legge dal Parlamento Albanese, le ordinanze e i Protocolli del Ministero della Salute che sono tutt’ora in vigore. Tutta questa massa di atti vincolanti ha messo in difficoltà i Datori di Lavoro albanesi che da un lato devono garantire la continuità del lavoro e dall’altro devono attuare le norme obbligatorie per la tutela dalla diffusione del Covid-19.

Recentemente, l’Ispettorato Statale del Lavoro e dei Servizi Sociali, sede di Tirana, ha emesso una Decisione definitiva di ispezione che in un certo senso obbliga un Datore di Lavoro (che a causa del Covid- 19, per rispettare le distanze e la non concentrazione di molte persone, ha organizzato il lavoro in modo tale da lavorare due settimane da casa e due settimane in sede) di modificare i Contratti individuali di Lavoro in vigore motivando questa decisione che ai sensi dell’articolo 15 del Codice del Lavoro dovrebbero essere stipulati nuovi contratti individuali di lavoro a domicilio.

A seguito di questo cambiamento, il Datore di Lavoro, secondo questa sede dell’Ispettorato, ha l’obbligo di pagare tutte le spese come previsto dall’articolo 126 del Codice del Lavoro.

A nostro avviso, queste decisioni, che non hanno alcun collegamento logico con l’attuale contesto pandemico ma anche con le leggi e gli atti giuridici nazionali e internazionali in vigore, interferiscono con l’autonomia contrattuale delle parti e rappresentano un onere e un costo aggiuntivo per i soggetti che hanno un numero di dipendenti relativamente alto e dovrebbero essere fermati.

La presente Decisione del ISLSS è stata da noi appellata presso la Commissione d’Appello dell’ Ispettorato Statale del Lavoro e dei Servizi Sociali ed oltre, nel caso in cui la presente Decisione verrà lasciata in vigore, sarà oggetto di contenzioso presso il Tribunale competente.

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Importanti modifiche al codice di procedura civile

In data 14.05.2021, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 44/2021 “Per alcune integrazioni e modifiche nella legge n. 8116, in data 29.3.1996, “Codice di Procedura Civile della Repubblica d’Albania”, modificato”, che entra in vigore il 29.05.2021. Con la presente legge, si interviene, principalmente, nelle previsioni sul conflitto di competenza e giurisdizione, la ricusazione del giudice, esame degli atti di citazione con petitum ridotti, il processo davanti alla Corte d’Appello e alla Corte Suprema nonché l’unificazione delle pratiche giudiziarie dalla Corte Suprema.

Sono due le modifiche essenziali migliorative che influenzano direttamente sul valore dell’atto di citazione, l’efficienza e l’accelerazione del processo civile:

l’innalzamento del limite del valore dei atti di citazione, derivanti dai rapporti contrattuali, le quali sono considerate e trattate come giudizi con petitum ridotti processati dal Giudice unico sia in primo grado che presso la Corte d’Appello. Questo petitum sale sino a venti volte lo salario minimo nazionale; e
giudizi di ricorsi speciali contro la sentenza di rigetto della richiesta per il rilascio del provvedimento cautelare, ricorsi speciali contro la sentenza del tribunale che ha esaminato l’opposizione delle azioni dell’ufficiale giudiziario nonché altri casi previsti dal presente Codice.
Con queste modifiche al C.P.C si sta tentando lo sblocco di molti casi pendenti presso la Corte d’Appello i quali non vengono trattati nei termini a causa dell’interruzione del servizio per espulsione dal sistema dei giudici di dette Corti.

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Fiscalizzazione per transazioni senza contanti b2b, in vigore dal 01 Luglio 2021

A partire dal 01 Gennaio 2021, è entrato in vigore la Legge n. 87/2019 “Sulla fattura e il sistema del monitoraggio della fatturazione”. La prima fase dell’implementazione è stata effettuata con soggetti che hanno effettuato transazioni con il governo (B2B) mentre a partire dal 01 Luglio 2021 il secondo gruppo che verrà sottoposto all’obbligo d’attuazione della presente legge sarà quello delle imprese che effettuano transazioni senza contanti con altre imprese.

Il sistema di Fiscalizzazione consente la comunicazione tramite la piattaforma centrale di fatturazione gestita da AKSHI e dall’amministrazione fiscale, ove al momento dell’emissione di una fattura, si passa in automatico alla piattaforma centrale della fatturazione, attraverso la quale l’acquirente può controllare i dati della fattura, correggerli e accettare la stessa.

Per poter emettere fatture elettroniche, il contribuente deve aver assicurato l’infrastruttura necessaria prima dell’entrata in vigore della Legge. In questo caso, il contribuente deve

munirsi di un certificato elettronico il quale viene generata da AKSHI;
acquistare software che consenta la connessione con la piattaforma centrale da provider certificati.
Completando detti passaggi, il contribuente deve effettuare determinate configurazioni software relative ai dati degli operatori o agli indirizzi, secondo i requisiti di Legge.

La mancata attuazione delle disposizioni della presente Legge o qualsiasi azione, omissione o violazione in contradizione con le disposizioni della Legge, comporta sanzioni e pene secondo le definizioni della legge “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”.

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“È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE L’ATTO NORMATIVO PER LA PROROGA DEL TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DEL TITOLARE EFFETIVO”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’Atto Normativo approvato dal Consiglio dei Ministri sulla proroga del termine per la registrazione del titolare effettivo. Il termine ultimo per adempiere a tale obbligo da parte dei soggetti segnalanti è stato fissato in data 30 giugno 2021. Questa modifica offre l’opportunità a tutti i soggetti di adempiere agli obblighi e diventare parte di questo processo entro i termini previsti. L’Atto Normativo prevede anche un altra modifica quale l’estenzione del termine nel caso di modifiche dei dati dei titolari effettivi dei soggetti segnalanti. La registrazione delle modifiche avverrà entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata l’effettiva modifica e non entro i 30 giorni come prevedeva la Legge n. 112/2020. Tutti i soggetti commerciali o le organizzazioni no-profit hanno l’obbligo di effettuare la registrazione del titolare effettivo. In caso di mancata applicazione entro i termini di legge verrà applicata la multa del valore di Lekë 500.000.

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Entra in vigore la procedura di applicazione per la registrazione e la pubblicazione dei dati nel registro dei titolari beneficiari

Nella Gazzetta Ufficiale n. 233, in data 30.12.2020 è stata pubblicata la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 1088 in data 24.12.2020 “Sulle modalità di determinazione e delle procedure della registrazione e pubblicazione dei dati per i titolari beneficiari, nonché della notifica dalle competenti autorità statali e dai soggetti obbligati”.

In base a questa Decisione, l’applicazione per la registrazione iniziale e/o l’aggiornamento o la modifica dei dati per i titolari beneficiari si effettua tramite lo sportello elettronico del Centro Nazionale del Business (QKB) da persona autorizzata per rappresentare il soggetto segnalante, previa identificazione elettronica tramite autenticazione dal portale unico dei servizi governativi e-Albania. Dopo aver selezionato il tipo di registrazione, il sistema informatico visualizza il modulo di applicazione, secondo il modulo approvato e apre il file elettronico, il quale contiene il numero corrispondente (un numero per ogni file o applicazione) forniti dal sistema informatico.

La persona autorizzata, tramite la compilazione di tutti i dati secondo i campi dei moduli approvati dichiara, ai sensi della legge per la Registrazione dei Titolari Beneficiari di avere effettuato la registrazione richiesta e presenta la relativa documentazione accompagnatoria. I soggetti giuridici esistenti registrano i dati per i loro titolari beneficiari non oltre i 60 giorni di calendario dalla creazione del Registro dei Titolari Beneficiari.

Mentre, in funzione dell’adempimento dell’obbligo per l’identificazione, segnalazione ed iscrizione del titolare beneficiario, sono previste le misure sanzionatorie in caso di inadempimento di tale obbligo, entro il termine previsto dalla legge. La mancata iscrizione dei dati per il titolare o l’azionista di una società od organizzazione no profit verrà punita con la multa del valore di 500 000 (cinquecentomila) Lekë. Invece, la mancata registrazione di ogni modifica dei dati registrati e dei documenti accompagnativi, viene punito con la multa del valore di 250 000 (duecentocinquantamila) Lekë. Inoltre, anche il rappresentante legale, in caso di mancata iscrizione viene punito con la multa di 150 000 (centocinquantamila) Lekë.

Questa decisione entra nel quadro dell’attuazione dell’obbligo di ravvicinamento della legislazione albanese a quella dell’UE (Direttiva UE 2015/849 del Parlamento e del Consiglio) e al fine di aumentare la trasparenza e adottare misure contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

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Nuovi metodi per le dichiarazioni (on-line) presso l’ufficio delle entrate

Una promemoria per tutti i soggetti giuridici: in base alla Legge N. 87/2019 “Per la Fattura e il Sistema di Monitoraggio del Fatturato”, a partire dal 01 gennaio 2021 i soggetti che effettuano transazioni con gli enti pubblici inizieranno il processo di fiscalizzazione e durante l’anno 2021 diventeranno parte di questo processo anche i soggetti che effettuano transazioni con clienti individui o altri soggetti (quindi non solo con gli enti pubblici).

Sono esclusi da questo schema i produttori agricoli, il trasporto urbano e i venditori ambulanti.

Il sistema di fiscalizzazione sarà effettuato attraverso il portale SelfCare pubblicato dall’amministrazione fiscale. Le fatture emesse devono essere sottoscritte elettronicamente dai contribuenti tramite il codice del certificato elettronico rilasciato da AKSHI. Il servizio di fatturazzione tra il venditore e l’acquirente verrà effettuato tramite questa piattaforma dove l’acquirente ha diverse opzioni per l’accettazione o meno della fattura emessa a suo nome, oppure può informare il venditore in merito al totale/parziale pagamento della fattura.

In caso di interruzioni, difetti, etc., il contribuente deve utilizzare il registro delle fatture dell’Iva ed entro 48 ore effettuare la loro fiscalizzazione sul sistema. Questo portale verrà utilizzato per le fatture, i libri di vendita/acquisto e la dichiarazione dell’Iva. Alcune società autorizzate da AKSHI offrono il programma delle dichiarazioni sul sistema fiscale.

Ogni azione/omissione effettuata dal contribuente, in contraddizione alle disposizioni di legge, costituisce illecito amministrativo e verrà sanzionato come tale in conformità con le previsioni della legislazione in vigore sulle procedure fiscali.

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Attenzione/novità nelle modalità di riscossione del debito fiscale – modifica dell’ordinanza n. 24, in data 02.09.2008, “Per le procedure fiscali nella repubblica d’Albania”

In data 12.11.2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197, l’Ordinanza n. 44, in data 09.11.2020 “Sulle modifiche nell’Ordinanza n. 24, in data 02.09.2008, “Per le procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”. Si inserisce un nuovo concetto, passando la responsabilità del pagamento del debito fiscale, in caso di non pagamento da parte del soggetto fiscale, ai soci, ai azionisti e agli Amministratori della Società debitrice.

L’ordinanza cambia totalmente il punto 90.1 per quanto riguarda la data di mancato pagamento volontario degli obblighi fiscali, l’organo/titolare responsabile per la riscossione degli obblighi non pagati, l’invio dell’ordine di blocco in formato elettronico tra l’amministrazione fiscale e la banca, gli elementi che deve contenere l’ordine con lo scopo che si proceda con l’emissione della misura di blocco dei conti/depositi da parte della banca e la procedura da seguire.

Nel frattempo, quando l’ordine di blocco contiene gli elementi determinati, la Banca, entro la giornata lavorativa successiva al ricevimento dell’ordine, effettua il blocco dei conti/depositi del contribuente. Inoltre, entro questo termine, la banca effettua una comunicazione scritta o in via elettronica al debitore per il fatto di aver ricevuto l’ordine di blocco.

L’altra novità consiste che, in attuazione dell’articolo 99 della legge n. 9920/2008, in caso di esecuzione nei confronti del soggetto di tutte le misure restrittive per la riscossione forzata dell’obbligo e la persona giuridica non la paga integralmente, l’amministrazione fiscale trasferisce l’obbligho fiscale rimasto al socio, all’azionista e all’amministratore.

L’ordine di blocco sarà valido per un periodo di 12-mesi dalla data in cui è stato emesso la misura di blocco dei conti/depositi bancari. Trascorso tale termine, i conti/depositi vengono automaticamente sbloccati dalla banca senza una notifica aggiuntiva.

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Immigrazione – Nuove regole per il deposito della domanda “dichiarazione di lavoro per cittadini

Il servizio elettronico offre un supporto ai cittadini stranieri per poter fare domanda per l’ottenimento del certificato di dichiarazione di lavoro per i cittadini dell’UE, spazio Schengen, Stati Uniti e della Repubblica del Kosovo.

L’Ordinanza del Ministro delle Finanze e dell’Economia n. 31, in data 18.8.2020 “Sulla dichiarazione di lavoro dei cittadini dei paesi dell’Unione Europea e della spazio Schengen, dei membri della famiglia dei cittadini dei paesi dell’Unione Europea e della spazio Schengen, che non sono cittadini di questi paesi, cittadini degli Stati Uniti d’America, cittadini del Kosovo, della Bosnia – Erzegovina, Montenegro, Serbia e della Nord Macedonia, nonché i cittadini assunti nei vari settori con lo scopo di migliorare e recuperare le conseguenze dai disastri naturali” prevede che la dichiarazione di lavoro dei cittadini di questi paesi e dei cittadini assunti in vari settori con lo scopo di migliorare e recuperare le conseguenze dai disastri naturali, viene effettuato dal datore di lavoro o dallo straniero lavoratore autonomo o investitore, presso l’ufficio di lavoro nella sede dove si svolge l’attività, al quale viene fornito il documento che certifica la loro dichiarazione di lavoro.

Il Datore di Lavoro o lo straniero lavoratore autonomo oppure investitore può applicare online nel portale e-Albania compilando il modulo “Richiesta per il certificato di dichiarazione di lavoro” allegando i seguenti documenti:

Copia del passaporto o Carta d’identità;
Certificato famigliare;
Contratto d’affitto (copia) o dichiarazione sull’indirizzo di residenza nel territorio della Repubblica dell’Albania del cittadino straniero;
Contratto di lavoro, lo statuto e l’atto della costituzione (per le società) oppure certificato di registrazione presso il Centro Nazionale del Business (QKB) (per le persone fisiche) per i stranieri lavoratori autonomi;
La richiesta e la documentazione sono indirizzati all’ufficio competente di lavoro, nel territorio del quale il soggetto esercita la propria attività economica e presso l’Agenzia Nazionale del Lavoro e Competenze a livello centrale, se il soggetto presso il quale svolgerà il lavoro il cittadino straniero, esercita la propria attività economica in più regioni geografiche. Lo stranirero entro 5 giorni lavorativi, dal giorno in cui ha applicato, viene fornito con il certificato di dichiarazione di lavoro.

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Incentivare l’occupazione durante il periodo del COVID-19

E’ stata aggiornata la Decisione n. 608, in data 29.07.2020 del Consiglio dei Ministri “Per le procedure, i criteri e le regole per l’attuazione del programma per promuovere l’occupazione tramite l’assunzione delle persone disoccupate a causa del Covid-19”, con la decisione n. 699 in data 10.09.2020 “Per una modifica nella decione n. 608, in data 29.07.2020, del Consiglio dei Ministri, “Per le procedure, i criteri e le regole per l’attuazione del programma per promuovere l’occupazione tramite l’assunzione delle persone disoccupate a causa del Covid-19”, che ha come obbiettivo il sostegno dei disoccupati, risultati tali a causa della chiusura delle attività delle imprese, in attuazione dei atti giuridici e regolamentari, per la prevenzione della diffusione della pandemia in presenza del disastro naturale.

Tramite il finanziamento dello stipendio e dei contributi sociali obbligatori, questo programma promuove la creazione dei posti di lavoro a sostegno dei commercianti e delle società commerciali nel processo di recupero. Il programma di occupazione prevede occupazione in periodi di 4, 8 o 12- mesi, a seconda del profilo e le esigenze del disoccupato in base al posto vacante.

Il programma di occupazione di quattro mesi sovvenziona il finanziamento dello stipendio del 100% dello stipendio minimo a livello nazionale per 2 (due) mesi per tutti i partecipanti nel programma, compensate nel primo e quarto mese del contratto nonché i contributi sociali e sanitari obbligatori(parte del contributo del datore di lavoro), calcolati in base allo stipendo minimo a livello nazionale. Per il Programma di occupazione di otto mesi si sovvenziona il finanziamento dello stipendio pari al 100% dello stipendio minimo a livello nazionale, per 4 (quattro) mesi per tutti i partecipanti nel programma, compensate nel primo, secondo, settimo ed ottavo mese del contratto nonché i contributi sociali e sanitari obbligatori. Mentre, il programma di occupazione di 12 mesi, sovvenziona i costi di finanziamento dei contributi obbligatori (contributi del datore di lavoro e del dipendente) nella misura del 100% calcolate in base allo stipendio minimo a livello nazionale.

I soggetti in cerca di occupazione che possano beneficiare sono i disoccupati che risultano tali a causa del COVID -19 dal 10 Marzo 2020 fino in data 23 Giugno 2020, evidenziati dalla Direzione Generale delle Tasse ed iscritti presso l’ufficio del lavoro, nonché quelli che dichiarano lo stato di occupazione che però non viene evidenziato come tale dalla Direzione Generale delle Tasse e si registrano presso l’ufficio del lavoro. L’attuazione del programma si fa in conformità con le esigenze individuali del disoccupato per poter integrarsi nel mercato del lavoro e al piano individuale per la sua occupazione.

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Divieto per la misurazione non autorizzata dell’audience televisiva

Decisione del Tribunale di Primo Grado di Tirana, Sezione commerciale, n. 2846, in data 21.07.2020

In un ultimo caso giudiziario seguito (in difesa della parte Attrice) da Legale Albania, rappresentata in giudizio dall’ Avv. Dr. Lulzim Alushaj, assistito da Ass. Avv. Xhesilda Balashi, presso la Sezione commerciale del Tribunale del Distretto di Tirana è stato deciso per l’accoglimento delle pretese della parte Attrice (Televisione con Licenza Nazionale di trasmissione) e dell’intervenuto principale (altra Televisione con Licenza Nazionale di trasmissione) nei confronti di una Società di diritto albanese la quale è attiva sul mercato non regolamentato della misurazione dell’Audience televisiva.

In principio, sul mercato non regolamentato della misurazione dell’Audience televisiva, è stata confermata la regola del divieto della misurazione dell’Audience e della pubblicazione dei dati da persone o soggetti non autorizzati dal soggetto nei confronti del quale vengono fatte le misurazioni e come conseguenza diretta di tali azioni il Collegio del Tribunale ha deciso anche il risarcimeno del danno nei confronti della parte Attrice. Assieme alla sentenza definitiva di primo grado il Colleggio giudicante ha confermato anche il provvedimento provvisorio, emesso durante il giudizio, il quale vieta le misurazioni dell’Audience e la loro pubblicazione fino alla conculsione del processo con sentenza passata in giudicato.

Per la prima volta un caso simile, interessante ed allo stesso tempo complesso, viene giudicato da un Tribunale Albanese che sicuramente costituisce uno dei casi “scuola” nei giudizi in materia commerciale di questo genere e dell’impatto che comporterà nel miglioramento del mercato delle medie audiovisive in Albania.

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Registro dei titolari beneficiari pronto entro il 31 Gennaio 2021

In base all’obbligo di ravvicinamento della legislazione all’UE (Direttiva UE 2015/849 del Parlamento e del Consiglio), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 112/2020 “Sul registro dei titolari beneficiari” che rafforza l’aumento della trasparenza e della presa di misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Questa legge viene attuata a tutte le persone giuridiche iscritte nella Repubblica dell’Albania quanto sotto (S.r.l, S.p.A., ONG, uffici esteri di rappresentanza, società collettive e ogni altro soggetto giuridico, il quale è obbligato secondo la legge ad iscriversi presso il QKB). Non hanno obbligo d’iscrizione e sono esclusi dal campo di attuazione della presente Legge solo le persone fisiche, commercianti iscritti nel registro commerciale nonché le aziende di proprietà statale, partiti politici e le comunità di culto. L’Autorità pubblica autorizzata dalla Legge alla gestione del registro sarà il Centro Nazionale del Business (QKB).

Mentre, in funzione dell’adempimento dell’obbligo legale per l’identificazione, segnalazione ed iscrizione del titolare beneficiario, sono previste le misure punitive in caso di inadempimento di tale obbligo, entro il termine previsto dalla legge (il termine è di 30 giorni dalla data d’iscrizione principale o dalla data del cambiamento di fatto). La mancata iscrizione dei dati per il titolare o l’azionista di una società od organizzazione no profit verrà punita con la multa del valore di 500 000 (cinquecentomila) Lekë. Invece, la mancata registrazione di ogni modifica dei dati registrati e dei documenti accompagnativi, viene punito con la multa del valore di 250 000 (duecentocinquantamila) Lekë. Inoltre, anche il rappresentante legale, in caso di mancata iscrizione viene punito con la multa di 150 000 (centocinquantamila) Lekë. Le entità segnalanti esistenti devono iscrivere i dati richiesti da questa legge per i loro titolari beneficiari non oltre 60 giorni calendariali dalla creazione del registro.

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Mancato pagamento delle rate della tassa sull’utile a causa di COVID-19, esenzione delle multe nei confronti delle imprese

Nel quadro della facilitazione dell’attività economica dei soggeti privati, l’Amministrazione Fiscale annullerà le multe emesse a causa del mancato pagamento nei termine delle rate anticipate della Tassa sull’Utile per il primo trimestre dell’anno 2020 dei soggetti e delle imprese, cadute nel periodo della situazione dichiarata del disastro naturale emessa con la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 243, in data 24.03.2020, “Per la dichiarazione della situazione del disastro naturale”, modificato.

Tutti i soggetti che hanno ricevuto una penalità a causa del mancato pagamento nei termini delle rate della Tassa sull’Utile ed hanno effettuato il pagamento, potranno utilizzare tale somma per i successivi obblighi fiscali. L’Amministrazione Fiscale continuerà l’attuazione delle procedure per informare i contribuenti sul loro conto della dichiarazione elettronica e-Filing. Questa decisione dell’Amministrazione Fiscale viene d’aiuto e supporto nei confronti di questi soggetti a causa della pandemia.

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I figli dei dipendenti stranieri e lo schema della copertura assicurativa sanitaria in Albania

In merito alle problematiche sollevate presso il nostro Studio in merito al beneficio dei minori stranieri dall’assicurazione sanitaria del genitore che svolge un attività commerciale o lavora in Albania ed è assicurato, abbiamo richiesto l’interpretazione esatta della legislazione in vigore, e per detto motivo, ci siamo rivolti al Dipartimento per la Frontiera e Migrazione della Polizia di Stato che ha risposto per come segue:

Per beneficiare dei servizi sanitari dallo schema della previdenza sanitaria statale in capo al genitore straniero, il quale lavora nella Repubblica di Albania, i figli minori che accompagnano lo straniero, devono essere in possesso del permesso di soggiorno in Albania. Per i figli minori stranieri con permesso di soggiorno, che sono famigliari dello straniero impiegato ed assicurato secondo lo schema della previdenza obbligatoria sanitaria in Albania, non è necessario una polizza assciurativa emessa dal sistema assicurativo a regime privato in quanto beneficia dello schema della previdenza sociale statale del genitore.

Tutte le persone straniere cherientrano di questi casi non hanno più motivo di pagare polizze assicurative nel sistema privato delle assicurazioni per servizi sanitari che si beneficiano dallo schema della previdenza sanitaria statale.

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Creata la banca dati statale “Registro elettronico degli esperti”

Si è creato il registro elettronico degli esperti il quale sarà di aiuto nei processi giudiziari presso gli Tribunali albanesi. Con la proposta del Ministro della Giustizia, il Consiglio dei Ministri, con la decisione n. 502 in data 24.06.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121/2020, ha deciso di creare la banca dati statale “Registro elettronico degli esperti”, il quale ha come scopo la conservazione, l’amministrazione ed elaborazione dei dati in forma elettronica per gli esperti che soddisfano i criteri di registrazione, definito nell’articolo 224/d, del Codice di Procedura Civile della Repubblica di Albania”, modificato, raggruppandoli secondo la loro competenza e il luogo di lavoro.

Nel “Registro elettronico degli esperti” si registrano esperti, per i quali le leggi speciali, che regolano l’organizzazione e la funzione della loro professione o di un campo specifico, prevedono la licenza. Questo registro, come banca dati statale, viene eseguito nel formato web-based ed hostato nel datacenter governativo che si trova all’Agenzia Nazionale della Società d’Informazione (ANSI).

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Riapertura del trasporto aereo e marittimo dei passeggeri

Il Ministero dell’Infrastruttura e dell’Energia insieme all’Autorità dell’Aviazione Civile e la Direzione Generale del trasporto Marittimo, dopo le difficoltà create dalla situazione a causa del COVID-19, sta riprendendo i passi necessari per la ripresa graduale e sicura dell’attività del trasporto aereo e marittimo.

La priorità dell’attività nel contesto in questione è la rimessa in funzione del trasporto aereo e quello marittimo in conformità alle regole preventive e della difesa e sicurezza della salute, redatta secondo le raccomandazioni e le linee guida degli organismi internazionali dell’aviazione civile e quelli della salute pubblica.

Il Ministero dell’Infrastruttura ed Energia annuncia che, a partire dal 22 Giugno 2020 riprenderanno le azioni per l’operazione regolare dei voli internazionali, nelle destinazioni secondo i programmi che verranno emanati e comunicati in seguito dall’Autorità dell’Aviazione Civile, garantendo soprattutto la sicurezza della salute dei Dipendenti di questo settore e dei passeggeri.

Inoltre, il Ministero dell’Infrastruttura ed Energia insieme alla Direzione Generale Marittima informano che questa data segna l’apertura di tutte le linee del trasporto marittimo dei passaggeri, ma solo dei cittadini italiani, altri stranieri e gli albanesi residenti e che lavorano in Italia, invece per i turisti e i normali passeggeri lo spostamento sarà possibile dal 1 Luglio.

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Chiarimenti in merito alla riapertura dei collegamenti aerei e marittimi tra Italia e Albania

A causa del COVID – 19 la situazione di molte persone, nel caso di specie cittadini italiani e albanesi, che necessitano di intraprendere le loro attività spostandosi tra i due paesi Italia e Albania risulta tutt’ora incerta.

Ci sono molte domande in questo senso pervenute in Studio e, quindi, per tutti gli interessati che ci contattano e/o vogliano informazioni più precise riassumiamo brevemente le previsioni ad oggi in vigore in tutti e due gli stati.

In Albania è tutt’ora in vigore l’Atto normativo nr. 243 del 24.03.2020 emanato dal Consiglio dei Ministri e rattificato dal Parlamento albanese che pone quale termine ultimo della durata dello stato di emergenza la data del 23.06.2020.

In Italia è stato emanato un DPCM in data 11.06.2020 che ai commi 2 e 3 dell’art 6 del DPCM specifica che gli spostamenti da e per i Paesi diversi da quelli di cui al comma 1) – a) Stati membri dell’Unione Europea; b) Stati parte dell’accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano – restano vietati fino al 30 giugno 2020, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Nello stesso DPCM è inoltre previsto che resta in ogni caso consentito il rientro in Italia presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ma sempre compilando e depositando alle autorità di controllo dei viaggiatori sui mezzi pubblici il modulo di autocertificazione.

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I protocolli operativi nel trasporto aereo, stradale e marittimo, nel contesto della prevenzione e del controllo della pandemia COVID-19

È entrata in vigore l’Ordinanza del ministro dell’Infrastruttura e dell’Energia nr. 169, in data 05.06.2020 “Per l’applicazione dei protocolli operativi nel trasporto aereo, trasporto stradale e trasporto marittimo, nel contesto della prevenzione e del controllo della pandemia COVID-19”, la quale mira alla diminuizione del rischio della trasmissione SARSCoV-2 per quanto possibile.

La conoscenza preventiva di detti protocolli e la loro precisa applicazione da tutti i passeggeri non solo aumenterà la sicurezza, impedendo la difusione dell’infezione COVID-19, allo stesso tempo faciliterà in modo significativo tutte le procedure da seguire. In concreto:

Gestione delle operazioni nel trasporto aereo

Oltre al rispetto delle regole dell’igene e del distanziamento, in conformità alle regole in vigore per la protezione dei dati personali, i passeggeri devono compilare una dichiarazione sul loro stato sul COVID-19 prima del permesso di salire a bordo dell’aereo (boarding pass), durante il check-in (allegato 1 di questo protocollo).

Gestione delle operazioni nel trasporto stradale

Nel trasporto dei viaggiatori verrà permesso il viaggio con capacità ridotta, rispettando la distanza e le regole dell’igene. I soggetti del trasporto licenziati devono assicurare il rispetto delle misure dell’igene, distanziamento sociale e le regole per salire/scendere dei viaggiatori.

Gestione delle operazioni nei porti

Per evitare la difusione del Covid-19, verranno effettuati dei controlli dei passeggeri e dei equipaggi ed inoltre verranno prese delle misure dettagliate per la ventilazione, disinfezione, il trattamento urgente e la prevenzione del rischio dei casi importati.

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Modifiche alla legge dell’imposta sugli utili – Atto normativo nr. 18/2020 in aiuto alle imprese colpite da COVID – 19

Il Consiglio Superiore Giudiziario ha deciso il riavvio dell’attività dell’intero sistema giudiziario e dei servizi giudiziari, in tutti i Tribunali della Repubblica dell’Albania, in data 27 aprile 2020. In questa data tutti i processi giudiziari amministrativi, penali e civili saranno riaperti per la revisione, ma con dei limiti per quanto riguarda la partecipazione.

Per questo motivo sono in corso i lavori per la presa di misure di carattere organizzativo ed amministrativo in modo che venga garantito la sicurezza del pubblico, dei giudici e dei dipendenti dei tribunali che la ripresa dell’esercizio in ogni tribunale venga fatto in conformità con tutte le misure intraprese per limitare la diffusione del COVID-19.

Prima di questa decisione, i tribunali erano costretti ad esaminare solo i casi emergenti valutati come tali caso per caso dal giudice e principalmente le udienze di valutazione delle misure di sicurezza.

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Ripresa dei lavoro nel sistema giudiziario – decisione del consiglio superiore giudiziario

Il Consiglio Superiore Giudiziario ha deciso il riavvio dell’attività dell’intero sistema giudiziario e dei servizi giudiziari, in tutti i Tribunali della Repubblica dell’Albania, in data 27 aprile 2020. In questa data tutti i processi giudiziari amministrativi, penali e civili saranno riaperti per la revisione, ma con dei limiti per quanto riguarda la partecipazione.

Per questo motivo sono in corso i lavori per la presa di misure di carattere organizzativo ed amministrativo in modo che venga garantito la sicurezza del pubblico, dei giudici e dei dipendenti dei tribunali che la ripresa dell’esercizio in ogni tribunale venga fatto in conformità con tutte le misure intraprese per limitare la diffusione del COVID-19.

Prima di questa decisione, i tribunali erano costretti ad esaminare solo i casi emergenti valutati come tali caso per caso dal giudice e principalmente le udienze di valutazione delle misure di sicurezza.

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Garanzia sovrana per prestiti in aiuto alle imprese coinvolte dalle misure restrittive emanate per COVID – 19

Ѐ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 60/2020. Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 277, in data 06.04.2020 “ Per l’approvazione della garanzia statale del prestito con le banche del secondo livello per gli stipendi dei commercianti o società commerciali, l’attività delle quali è stata toccata dalle decisioni del Consiglio dei Ministri, nel quadro della gestione della situazione creata dal Covid – 19, nonché per la determinazione delle condizione e dei criteri di un accordo di comprensione”. Quanto sotto, brevemente riassunte, trovate i criteri e le procedure determinate.

Chi fa domanda?
I commercianti o le società commerciali, l’attività delle quali è stata chiusa oppure colpita in una diminuizione significativa del fatturato, come conseguenza delle decisioni del Consiglio dei Ministri e degli ordini emanati dal Ministero della Salute e della Difesa Sociale nel quadro della gestione della situazione creata dal COVID19.
Non sono inclusi i commercianti o le società commerciali, le quali prima dell’emanazione di questa decisione del Consiglio dei Ministri, sono soggetti beneficiari dello schema di sovvenzione del pagamento secondo la decisione nr. 254, in data 27.03.2020, del Consiglio dei Ministri, “Per la determinazione delle procedure, della documentazione e della misura del beneficio dell’aiuto finanziario per i dipendenti assunti nelle imprese con reddito annuale fino a 14 milioni di lekë, dell’aiuto economico e del pagamento delle entrate dalla disoccupazione durante il periodo del disastro naturale, dichiarato come conseguenza del COVID-19”.
Le condizioni preliminari per considerarsi qualificati
L’interessato deve far parte alla categoria dei soggetti coinvolti dalle decisioni del governo nel quadro della gestione della situazione creata da COVID – 19;
L’interessato deve avere la capacità di ripagare per poter prendere il prestito in linea con i criteri con i quali opera il settore bancario nella Repubblica dell’Albania;
Lo scopo dell’uso dei fondi del Prestito sarà solo per poter pagare gli stipendi dei dipendenti del Prestatario, basato nei libri paga elaborati presso il Prestatore nel mese di febbraio 2020;


I criteri e le modalità del prestito
Il valore del Prestito messo a disposizione non supera in nessun caso il valore di 3 stipendi mensili lordi dei dipendenti dichiarati.
La durata del prestito sarà alla discrezione della Banca, ma in nessun caso può superare la durata di 2 anni.
All’interessato per un periodo di 3 mesi non verrà chiesto il pagamento del principale.
Il Prestito sarà in valuta locale (lekë).
La Banca non applicherà il costo amministrativo sul Prestito.
I termini:
L’interessato deve consegnare la domanda dell’appicazione per il Prestito non oltre i 30 giorni dalla data della sottoscrizione di questo accordo.

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Nuova procedura per il rilascio della certificazione sull’esercizio delle attività commerciali permessi

E’ entrata in vigore la nuova procedura per il rilascio della certificazione sull’esercizio dell’attività commerciale permessa per tutti i Soggetti che esercitano una di queste attività (per sapere di più clicca qui). Secondo quanto previsto dall’Ordine nr. 257 del 10.04.2020 del Ministero della Salute e della Difesa Sociale, i Soggetti dovranno applicare online tramite il portale e-Albania sul servizio “Certificazione per attività commerciale aperta” senza la necessità di presentare qualche documentazione o svolgimento di ulteriori procedure. Questo servizio permette di dotarsi con la certificazione che dimostra che il Soggetto è autorizzato ad esercitare l’attività durante il periodo dello stato di emergenza a causa del COVID-19.

Per ottenere la certificazione, inizialmente il Soggetto deve assicurarsi di essersi iscritto come impresa e poi dovrà accedere nella pagina web di e-Albania, dove verrà identificato sul conto dell’impresa tramite NUIS e selezionare il servizio “Certificazione per attività commerciale aperta”.

L’accesso al portale governativo e-Albania è riconosciuto solo ai soggetti albanesi. Invece, i soggetti stranieri che sono amministratori di una società in Albania dovranno applicare per il servizio “Certificazione per attività commerciale aperta” tramite SMS sul numero 55155, digitando il testo: VS NIPT NID.

Oltre alla procedura della riapertura delle attività, il Ministero ha ordinato che i Soggetti devono eseguire un protocollo per la sicurezza sanitaria, dove viene obbligatoriamente richiesto: distanziamento fisico tra i dipendenti e/o clienti, disinfettante per le mani, carta per le pulizie, guanti e maschere protettive etc.

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Contributo scritto del managing partner Avv. Lulzim Alushaj nella rivista di Economia Monitor

Pubblicato nella Rivista di Economia Monitor nr. 925 del 06 aprile 2020, pagina 43 ss: link https://www.monitor.al/revista/925/index.html

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La sospensione dei termini generali di prescrizione, interpretazione dell’art. 129 del codice civile albanese

Nelle precedenti news abbiamo informato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica d’Albania n. 50 del 25.03.2020 è stato pubblicato l’Atto normativo n. 9, del 25.03.2020, dal titolo “per le misure particolari nel campo delle attività giudiziarie, durante il lasso temporale causato dall’epidemia COVID – 19”. In questo atto si prevede che:

Si sospendono tutte le udienze civili, penali e amministrative, per tutta la durata dell’epidemia;

Dall’entrata in vigore di questo Atto normativo si sospendono i termini procedurali per il deposito degli atti di citazione, per il deposito di appelli e ricorsi e per ogni atto di procedurale connesso a giudizi civili, penali e amministrativi. Quando i termini cadono durante il periodo di epidemia, queste si rinviano sino alla fine del periodo dell’epidemia. In questo atto non si fa riferimento ai termini generali di prescrizione ma semplicemente alla sospensione dei termini procedurali e agli atti connessi al processo.

E i termini generali di prescrizione previsti dal Codice Civile albanese decorrono in questa situazione?

Nel Codice Civile albanese la definizione di forza maggiore non risulta essere definita in modo preciso contenuta in un unico articolo ma viene di volta in volta citata nelle norme, in particolare e di interesse in questo momento l’art. 129 del C.C. (le cause di sospensione dei termini di prescrizione). In questo articolo troviamo la presenza di una qualsiasi “forza maggiore” quale causa di sospensione dei termini di prescrizione generali. Potrebbe considerarsi “forza maggiore”, quindi causa di sospensione dei termini generali di prescrizione, il fatto dell’epidemia COVID -19?

Ci viene in aiuto la prassi internazionale dei rapporti commerciali (La Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili o la Convenzione di Vienna del 1980) dove troviamo queste tre caratteristiche per poter invocare la clausola della forza maggiore:

l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato;
la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto;
l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.
Sulla base di questa interpretazione sembra che anche i termini generali di prescrizione, previsti dall’art. 129 C.C. albanese, si sospendono a causa di forza maggiore, da evidenziare che non c’è automatismo ma bisogna che si notifichi la sospensione per forza maggiore all’interessato.

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Chiarimenti della polizia di stato: sull’autorizzazione e la circolazione dei mezzi di trasporto per le attività commerciali permesse durante il periodo dell’epidemia COVID – 19

Tutti i proprietari delle imprese produttrici o quelli che offrono servizi per i cittadini, i quali vogliono accreditare i mezzi per la circolazione del personale o della merce entro il distretto, non devono inviare e-mail all’indirizzo [email protected] o telefonare nei due numeri dedicati, ma devono indirizzarsi al Settore della Polizia Stradale del distretto dove risiedono ed esercitano la propria attività.

Invece, i proprietari oppure amministratori, l’attività/imprese dei quali si trova al di fuori del distretto e coloro che risiedono nel distretto di Tirana, possono continuare a fare domande per l’accredito tramite l’e-mail [email protected] e i due numeri dedicati.

L’orario di circolazione dalle 06:00 fino alle 08:00 e al pomeriggio dalle 16:00 alle 17:00 non è per la libera circolazione dei cittadini ma per il personale/lavoratori delle imprese produttrici, le quali possono esercitare la propria attività, secondo le conferme fatte da parte della Polizia di Stato nonché per i dipendenti delle istituzioni statali dotati di mezzo d’identificazione dell’istituzione dove lavorano.

In queste fasce orarie è vietata la libera circolazione dei cittadini con mezzi privati. I mezzi delle aziende produttrici e di fornitura, cadetto, furgoncini ed i camion possono circolare in qualsiasi momento giustificando la circolazione tramite le fatture di distribuzione o di fornitura della merce.

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Aggiornamento: Lista delle attivita’ commerciali che possano lavorare durante il periodo dell’epidemia COVID – 19

L’Ordinanza nr. 193 del 20.03.2020 del Ministro della Salute e Protezione Sociale (clicca qui.pdf) è stata riconfermata per la validità e contenuto dalla Decisione nr. 1 del 25.03.2020 del Comitato Interministeriale delle Emergenze Civili (Gazzetta Ufficiale nr. 52 del 26.03.2020) che regola la chiusura o la limitazione della circolazione durante il lasso temporale causato dall’epidemia COVID – 19”.

Dal giorno 23.03.2020 le attività di vendita al dettaglio e all’ingrosso di alimentari, vendita di farmaci, i istituzioni finanziarie seguiranno l’orario 05.00 – 13.00.

A partire dalle ore 13.00 di ogni sabato sino alle ore 05.00 del lunedì consecutivo (fino a un nuovo Ordine) non è permesso la circolazione di pedoni, ciclomotori, biciclette e auto esclusi i mezzi di trasporto delle forze dell’Ordine, mezzi militari, alimentari e media.

In merito alle attività commerciali e produttive, a partire dalle ore 05.00 del giorno 24.03.2020, sempre rispettando il blocco totale nei orari e giorni sabato – lunedì, sono permesse e non hanno limitazioni per quanto riguarda la circolazione pedonale (quelle in auto e moto sembra siano solo autorizzate dalla Polizia) le attività contenute nella lista che segue:

Clicca qui.pdf

Tuttavia non sono chiare le modalità di questa Ordinanza in merito alla praticità su strada per evitare controlli e sanzioni da parte delle Forze dell’Ordine, quindi, per questo motivo abbiamo interpellato le Autorità e stiamo attendendo risposta ufficiale nel merito.

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Avviso: Atto normativo per la sospensione dei termini procedurali durante il periodo dell’epidemia COVID – 19

Nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25.03.2020 è stato pubblicato l’Atto normativo n. 9, del 25.03.2020, dal titolo “per le misure particolari nel campo delle attività giudiziarie, durante il lasso temporale causato dall’epidemia COVID – 19”.

In questo atto, che avviene in ritardo di 15 giorni rispetto alla decisione di sospensione delle attività giudiziaria su tutto il territorio nazionale emesso dall’Alto Consiglio Giudiziario il 11.03.2020, si prevede che:

Si sospendono tutte le udienze civili, penali e amministrative, per tutta la durata dell’epidemia;
Dall’entrata in vigore di questo Atto normativo si sospendono i termini procedurali per il deposito degli atti di citazione, per il deposito di appelli e ricorsi e per ogni atto di procedurale connesso a giudizi civili, penali e amministrativi;
Quando i termini cadono durante il periodo di epidemia, queste si rinviano sino alla fine del periodo dell’epidemia.
Sono stati fatti salvi e non si applicano le regole di cui sopra, a valutazione del Tribunale, solo per i giudizi amministrativi con domanda di provvedimenti di urgenza, giudizi in materia di famiglia e minori, giudizi penali (arresti, misure cautelari, termini di carcerazione),

L’Alto Consiglio Giudiziario a sua volta ha esteso il periodo della sospensione delle attività giudiziaria sinoa al 07.04.2020 (compreso).

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Ultimi aggiornamenti – Modalità per le attività commerciali che possano lavorare durante il periodo COVID -19

In seguito al nostro ultimo odierno aggiornamento “AGGIORNAMENTO: LISTA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI CHE POSSANO LAVORARE DURANTE IL PERIODO DELL’EPIDEMIA COVID – 19”, seguono le ultime indicazioni interpretative del Ministero dell’Interno albanese:

Per i lavoratori che si muovono a piedi per andare al luogo di lavoro la fascia oraria da rispettare è dalle 05.00-08.00 e dalle 12.00-13.00.

Loro devono portare con se una certificazione di “impiego presso il Datore di Lavoro” rilasciato dal proprio Datore di Lavoro.

Per quelli che circolano con i mezzi dell’azienda dove sono impiegati, la fascia oraria è dalle 05.00-08.00 e dalle 12.00-13.00 previa auto dichiarazione nel portale Covid – 19 che si trova nel link www.asp.gov.al.
Fanno eccezione a questa regola, quindi possono lavorare fuori dall’orario stabilito (05.00 – 13.00): i lavoratori presso le fasonerie (facon), panetterie, i soggetti di produzione e trasformazione alimentare, supermercati solo di fornitura, costruzione e gli agricoltori nonché i soggetti che offrono servizi di internet/telefonia, servizio a domicilio per la fornitura alimentare da parte del Comune o dai supermercati.
3. L’orario della circolazione dei lavoratori per le attività permesse è limitato dalle 05.00 alle 13.00 ad’eccezione di quelli sopra menzionati.

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Avviso: Emergenza COVID 19, misure che incidano le attività giudiziarie

Con la Decisione nr. 127 del 10.03.2020 il Consiglio Alto dell’Autorità Giudiziaria della Repubblica d’Albania ha deciso la sospensione dei servizi giudiziari su tutto il territorio della Repubblica d’Albania.

Sono esclusi dagli effetti di questa sospensione le attività e i servizi giudiziari che hanno carattere di urgenza, considerate tali caso per caso da parte del Giudice (in genere giudizi sulle misure cautelari, termini di carcerazione ecc.)

In ogni caso la presenza del pubblico, per questo periodo, nella Aule dei Tribunali è vietata. Le comunicazioni con gli uffici dei Tribunali, in questo periodo di sospensione, possono essere fatte com mezzi alternativi quali posta, e-mail, on line nelle pagine web dei Tribunali.

Il termine di questo periodo è stabilito in due settimane, quindi, scade il 24.03.2020 (compreso).

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Testo unico sulle procedure fiscali – Ultime modifiche

Una importante modifica entra in vigore con la Legge nr. 83/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Albania n. 184 del 31.12.2019, in quanto si è inserito nel sistema fiscale albanese per la prima volta ed in modo esplicito il principio della compensazione reciproca delle obbligazioni fiscali/doganali.

Infatti, dopo il comma nr. 3 dell’art. 75 della Legge nr. 9920/2008 “per le procedure fiscali” è stato aggiunto il comma nr. 4 che per casi particolari per somme a titolo di tasse o dazzi doganali da pagare o che sono state pagate in più all’amministrazione fiscale o all’amministrazione doganale possano tutte e due essere compensate una con l’altra.

Il Ministro delle Finanze emana un ordinanza i casi particolari, per le procedure e i criteri per l’esecuzione di questo comma.

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Legale Albania nel trasferimento dei dipendenti tra Società operanti nel settore nella sicurezza aeroportuale

“Legale Albania” ha assistito legalmente un alto numero di dipendenti (nr. 107 ) nella definizione del progetto di trasferimento parziale d’azienda da ICTS Albania Sh.p.k. (Società del gruppo francese ICTS Europe) a Tirana International Airport Sh.p.k. (Società controllata da China Everbright Limited) (TIA).

Il progetto di trasferimento, approvato in prima battuta in data 07 novembre 2019, rappresenta una delle tappe finali dell’operazione avente ad oggetto la continuità del servizio di sicurezza presso l’Aeroporto Internazionale “Nene Tereza”, Tirane (l’unico Aeroporto Internazionale dell’Albania).

Il progetto definitivo di trasferimento sarà sottoposto agli organi competenti delle rispettive Società e diventerà esecutivo immediatamente in seguito alla sua emanazione.

“Legale Albania” durante il termine di consulenza, con un team guidato e coordinato dal Managing Partner Avv. Dr. Lulzim Alushaj coadiuvato dall’associate Rimonda Dhjari e junior associate Xhesilda Balashi, ha curato e concluso tutti gli aspetti legali, contrattuali e il rispetto delle procedure per la tutela dei diritti già acquisiti dei dipendenti e che sono stati trasferiti in via continuativa a TIA.

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Albania – Cooperazione fiscale internazionale (OCSE), nuova Legge contro l’evasione e ispezioni congiunte delle Autorità competenti

Nel 2013 la Repubblica di Albania ha ratificato “La Convenzione sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale“. La Convenzione si considera lo strumento multilaterale più adeguato per tutte le forme di cooperazione fiscale per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali in ambito OCSE. L’Accordo è stato sviluppato congiuntamente dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e dal Consiglio d’Europa nel 1988, e modificato dal protocollo nel 2010. La Convenzione è stata ratificata da una vasta gamma di paesi in tutto il mondo, appartenenti al Consiglio d’Europa e paesi che non fanno parte del Consiglio d’Europa.

In questo merito, il governo albanese oltre alla ratifica della Convenzione e all’emanazione del DCM nr. 178, del 9.3.2016 “per l’approvazione dell’Accordo multilaterale, dell’Autorità competente, per lo scambio automatico dell’informazione del conto finanziario”, ha recentemente preparato e depositato al Parlamento un disegno di legge per l’attuazione di questa Convenzione, dal titolo “sullo scambio Automatico di Informazioni sui Conti Finanziari“.

L’obiettivo principale è quello di fornire assistenza amministrativa alle Autorità pubbliche in materia fiscale tra le parti della convenzione su attività di privati e società appartenenti a stati firmatari. In specifico le Autorità incaricate: (a) forniranno lo scambio di informazioni, comprese le ispezioni fiscali simultanei e la partecipazione a ispezioni fiscali all’estero; (b) daranno assistenza al recupero dell’evaso, comprese le misure di conservazione; (c) daranno servizi di fornitura per dei documenti considerati utili.

Dal momento dell’entrata in vigore di questa Legge, le Istituzioni Finanziarie, dovranno avere l’obbligo di collaborare, assistere reciprocamente e informare sulle attività finanziaria dei clienti sospetti (comprese le banche, per come previsto dagli art. li 61/1 e 62 della legge n. 9920, del 19.05.2008 “per le procedure Fiscali nella Repubblica d’Albania”) in conformità alla normativa interna per il trattamento dei dati fiscali e personali.

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Settore Automotive, solo 5 % d’imposta (IRES) sul reddito delle Società da gennaio 2020

Negli ultimi due anni sono stati diversi gruppi stranieri, molto importanti, del settore Automotive che hanno stabilito in territorio albanese parte della loro produzione. Sulla base di questo interesse l’esecutivo albanese ha proposto, con il pacchetto fiscale 2020 che sarà oggetto del dibattito parlamentare a dicembre 2019, di diminuire l’imposta sul reddito delle Società del settore Automotive che producono in Albania dal 15 % al 5 %.

Con questa misura si dà un segnale forte all’interesse dello sviluppo di questo settore in Albania e, allo stesso tempo, si compete con i paesi confinanti (Serbia e Macedonia del Nord) che hanno una tradizione più antica in merito all’Automotive.

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Ultime modifiche alle Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale (DCM n. 651, del 10.11.2017)

Con DCM n. 626, del 18.9.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 07.10.2019, si è modificato il titolo VII, capitolo III, sezione 3 e 4 del DCM n. 651 del 10.11.2017, per quanto riguarda le zone franche doganali (articoli 201 – 222 del Codice Doganale).

In particolare le attività consentite nella zona franca doganale, dopo aver ricevuto l’approvazione del Direttore Generale delle Dogane, sono:

deposito di merci non albanesi fino all’istituzione di un regime;
deposito di merci albanesi, che possono entrare, spostarsi, essere utilizzate, lavorate o consumate in un’area. In questi casi le merci non sono considerate sotto il regime di zona;
lavorazione sotto regimi doganali speciali;
qualsiasi transazione relativa al commercio di merci non albanesi;
forniture esenti da dazio, forniture di bordo;
operazioni di miscelazione (blending) per prodotti specifici come richiesto da clienti e mercati;
logistica commerciale, operazioni di selezione e personalizzazione richieste dai mercati;
imballaggio, confezione, etichettatura e apposizione di marchi di identificazione, timbri fiscali o commerciali;
qualsiasi lavorazione, secondo l’annesso 71–03, dell’addendum A, che è allegato alla presente decisione ed è parte integrante di esso;
deposito di merci come garanzie contrattuali per operazioni commerciali;
trasbordo di merci;
forniture / trasferimenti da nave / veicolo a nave / veicolo, da magazzino a magazzino, da magazzino a nave / veicolo e da nave / veicolo a magazzino.

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Sviluppo del settore automotive in Albania

Il Governo albanese per quanto riguarda gli investimenti stranieri nel settore Automotive prende come esempio di successo la Società italiana Giobert S.p.A. la quale, sin dall’inizio per le fasi di delocalizzazione e tutt’ora, viene assistita da “Legale Albania”.

L’Automotive si considera uno dei settori di maggior interesse ed in crescita e che contribuisce all’incremento degli investimenti stranieri in Albania e all’apertura di nuovi posti di lavoro.

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Zone franche doganali – Intervenute modifiche alla legislazione doganale della repubblica d’Albania

Con DCM n. 577, del 31.07.2019 “Per alcune integrazioni alla Decisione n. 651, del 10.11.2017 del Consiglio dei Ministri “Sulle disposizioni di attuazione della Legge n. 102/2014, “Codice Doganale della Repubblica d’Albania”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114, del 02/08/2019, sono intervenute integrazioni per quanto riguarda:

Determinazione delle condizioni per l’istituzione di una zona franca doganale;
Condizioni generali di funzionamento della zona franca doganale;
Procedura per la domanda di attività nella zona franca doganale;
Procedure prima della concessione dell’autorizzazione per operare nella zona franca doganale;
Approvazione dell’autorizzazione per operare nella zona franca doganale;
Responsabilità del titolare dell’autorizzazione per operare nella zona franca doganale;
Sospensione dell’autorizzazione per operare nella zona franca doganale, sospensione dell’autorizzazione su richiesta, revoca di tale sospensione, annullamento dell’autorizzazione e casi di revoca dell’autorizzazione per operare su questa zona;
La metodologia e le regole per la riconciliazione e i controlli in questa zona;

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Ultime modifiche alla legge “Per le tasse nazionali”

Con la Legge n. 55 /2019 “per alcune modifiche e integrazioni alla legge n.9975, del 28.07.2008 “Per le Tasse Nazionali” e succesive modifiche”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale nr. 113 del 01.08.2019, sono intervenute delle modifiche per quanto riguarda la tassazione di:

– imballaggi in plastica / vetro e gli materiali in plastica / vetro;

– materie prime in forme primarie o altri articoli importati;

– materie prime in forme primarie per la produzione di polistirolo;

– materie prime in forme primarie per la produzione di spugne;

– materie prime in forme primarie con alto contenuto proteico o materiali cellulosici;

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Ultime modifiche alla legge fiscale

Con la Legge nr. 31 /2019 “per le procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale nr. 99 del 10.07.2019, le persone fisiche registrate ai fini IVA e le persone giuridiche (tutte le categorie fiscali) e le organizzazioni non governative registrate all’organo fiscale sono obbligate ad avere e dichiarare un conto bancario presso l’organo fiscale. La registrazione e la dichiarazione del conto bancario dovrebbe essere fatta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge nr. 31/2019.

Tutte i contribuenti che si registrano dopo l’entrata in vigore di questa legge hanno l’obbligo di aprire e di registrare entro 20 giorni, dall’indomani della registrazione presso il registro commerciale (QKB), il conto corrente bancario presso l’organo fiscale.

Il mancato rispetto dell’adempimento di quanto sopra comporta una sanzione pecuniaria che va da 25.000 Leke a 50.000 Leke e che se la violazione continua potrebbe essere anche raddoppiato.

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Modifiche alla normativa sulle registrazioni al registro pubblico (QKB)

Nella Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 10.07.2019 della Repubblica dell’Albania è stata pubblicata la Legge n. 30/2019 su alcune modifiche della Legge n. 9723, del 3.5.2007, “Per la Registrazione del Business”.

All’articolo 22, dopo il punto 4 è aggiunto il punto 4/1 con il seguente contenuto:

4/1. La richiesta di cambiamento del socio e/o della struttura dei soci di una persona giuridica deve essere presentata entro 30 giorni da calendario dalla data in cui si sono verificate le circostanze di fatto del cambiamento del socio e/o della struttura dei soci, ad eccezione dei casi previsti dalla legge . Il non rispetto di questa nuova previsione comporta una sanzione pecuniaria di Leke 50.000.

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Strutture alberghiere a 4 e 5 stelle

Con l’Ordinanza del Ministro del Turismo e dell’Ambiente della Repubblica d’Albania nr. 243 del 09.07.2019 “per l’approvazione del Regolamento sulle procedure di classificazione delle struttute ricettizie con 4 o 5 stelle che sono possessori di un marchio commerciale registrato e riconosciuto a livello internazionale “brand name”” è stato approvato il rispettivo Regolamento per le procedure di classificazione di queste strutture con 4 o 5 stelle che sono possessori di un marchio commerciale registrato e riconosciuto a livello internazionale “brand name”.

La validità del certificato rilasciato è di 4 (quattro) anni e potrà essere rinnovato.

Con questo atto, il primo nella storia del turismo in Albania, si apre la strada alla formalizzazione della certificazione e della registrazione delle strutture ricettizie 4 o 5 stelle che hanno un accordo con un “brand name” internazionale.

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Delocalizzazione di un’attività commerciale da uno stato dell’unione europea in Albania

L’Albania, sopratutto dal momento della firma dell’Accordo di Stabilizzazione e di Associazione con i paesi della Comunità Europea nel 2006, facilita la creazione di attività commerciali da parte di aziende e di cittadini stranieri nel suo territorio.

Questa facilitazione si concretizza:

Garantendo alle imprese di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle società albanesi o alle società di un paese terzo.
Garantendo alle attività dei succursali o dei filiali delle società comunitarie, dopo il loro transferimento in Albania, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle succursali e alle società albanesi o ad una filiale e succursale di una società di un paese terzo.
La legislazione albanese garantisce un livello alto di protezione degli investimenti stranieri.

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Ottenere lo status dell’Operatore Economico Autorizzato (OEA), da diritto a diverse facilitazioni nelle procedure doganali

Operatore Economico Autorizzato (OEA) è uno status che viene riconosciuto agli operatori con alta affidabilità che possano usufruire di molte facilitazioni nelle procedure doganali.

Il Codice doganale albanese prevede due status per OEA, che sono:
“OEA per ottenere diverse faciliazioni doganali:
“OEA per la sicurezza e la difesa, soggetto autorizzato per facilitazioni nelle procedure doganali.
La dogana albanese riconosce lo status di OEA e, in base all’accordo per il riconoscimento reciproco con i paesi CEFTA, tale status viene esteso anche alle dogane dei paesi CEFTA.

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