Nella Gazzetta Ufficiale, in data 15.07.2021 è stata pubblicata la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 418, in data 08.07.2021 “Per una modifica nella decisione n. 953, in data 29.12.2014, “Sulle disposizioni di attuazione della legge n. 92/2014, “Per l’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, modificato, la quale entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In base alla decisione, le richieste per il rimborso dell’IVA presentate dai soggetti esportatori tassabili e soggetti tassabili che riesportano merci non albanesi sotto il regime della lavorazione attiva nella Repubblica di Albania, come definito anche nel Codice Doganale, si suddividono secondo le categorie di seguito indicate.
Nella prima categoria rientrano, i soggetti tassabili che riesportano merci non albanesi sotto il regime della lavorazione attiva nella Repubblica di Albania a rischio zero, i quali verranno rimborsati automaticamente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della richiesta per il rimborso dell’IVA, e devono soddisfare contemporaneamente i seguenti criteri:
a) hanno lo stato dell’attività “attivo”;
b) il valore delle esportazioni effettuate nel periodo/i d’imposta, per il/i quale/i si richiede il rimborso, è superiore al 70 (settanta) % del valore totale delle vendite, comprese le esportazioni, verificata anche dai rapporti doganali delle esportazioni nel sistema;
c) hanno attività di esportazione per più di 1 (un) anno;
ç) non hanno obblighi di contributi provvidenziali e sanitari non pagati.
Nella seconda categoria rientrano i soggetti tassabili, in cui il valore delle esportazioni, effettuate nel/i periodo/i d’imposta per cui si richiede il rimborso, è superiore al 50 (cinquanta) % sino al 70 (settanta) % del valore complessivo delle vendite, incluso le esportazioni, si rimborsano entro 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della richiesta di rimborso dell’IVA, previa sottoposizione alla procedura dell’analisi del rischio compreso il controllo, si conclude entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.
Anche nei casi in cui la procedura di controllo non si conclude in termine, entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta di rimborso, l’IVA viene rimborsata tramite il sistema di tesoreria, ad eccezione delle richieste dei soggetti tassabili che risultano con lo stato della propria attività “passivo”, le quali verranno obbligatoriamente rimborsati dopo il completamento della procedura del controllo fiscale.
Tutti gli altri soggetti tassabili che effettuano esportazioni, che però non vengono classificati nelle categorie sopramenzionate, sono rimborsati entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presentazione della richiesta di rimborso, sottoponendosi alla procedura dell’analisi del rischio.