La sospensione dei termini generali di prescrizione, interpretazione dell’art. 129 del codice civile albanese

Nelle precedenti news abbiamo informato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica d’Albania n. 50 del 25.03.2020 è stato pubblicato l’Atto normativo n. 9, del 25.03.2020, dal titolo “per le misure particolari nel campo delle attività giudiziarie, durante il lasso temporale causato dall’epidemia COVID – 19”. In questo atto si prevede che:

Si sospendono tutte le udienze civili, penali e amministrative, per tutta la durata dell’epidemia;

Dall’entrata in vigore di questo Atto normativo si sospendono i termini procedurali per il deposito degli atti di citazione, per il deposito di appelli e ricorsi e per ogni atto di procedurale connesso a giudizi civili, penali e amministrativi. Quando i termini cadono durante il periodo di epidemia, queste si rinviano sino alla fine del periodo dell’epidemia. In questo atto non si fa riferimento ai termini generali di prescrizione ma semplicemente alla sospensione dei termini procedurali e agli atti connessi al processo.

E i termini generali di prescrizione previsti dal Codice Civile albanese decorrono in questa situazione?

Nel Codice Civile albanese la definizione di forza maggiore non risulta essere definita in modo preciso contenuta in un unico articolo ma viene di volta in volta citata nelle norme, in particolare e di interesse in questo momento l’art. 129 del C.C. (le cause di sospensione dei termini di prescrizione). In questo articolo troviamo la presenza di una qualsiasi “forza maggiore” quale causa di sospensione dei termini di prescrizione generali. Potrebbe considerarsi “forza maggiore”, quindi causa di sospensione dei termini generali di prescrizione, il fatto dell’epidemia COVID -19?

Ci viene in aiuto la prassi internazionale dei rapporti commerciali (La Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili o la Convenzione di Vienna del 1980) dove troviamo queste tre caratteristiche per poter invocare la clausola della forza maggiore:

l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato;
la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto;
l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.
Sulla base di questa interpretazione sembra che anche i termini generali di prescrizione, previsti dall’art. 129 C.C. albanese, si sospendono a causa di forza maggiore, da evidenziare che non c’è automatismo ma bisogna che si notifichi la sospensione per forza maggiore all’interessato.

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