Modifiche sul valore dello stipendio minimo e sui nuovi termini applicabili per l’imposta sui redditi personali da lavoro
Con la decisione del Consiglio dei Ministri n. 158 in data 12.3.2022 “Sulla determinazione dello stipendio minimo a livello nazionale”, il Consiglio dei Ministri ha deciso di modificare la determinazione dello stipendio minimo a livello nazionale. Secondo questa decisione, lo stipendio minimo mensile per i dipendenti a livello nazionale obbligatorio da attuare da parte di ogni persona, giuridica o fisica, locale o straniera è di 32 000 (trentaduemila) Lekë.
Inoltre, la decisione di cui sopra stabilisce che, lo stipendio minimo mensile viene dato per 174 (centosettantaquattro) ore di lavoro al mese svolte durante il normale orario di lavoro e lo stipendio di base minimo orario è di 183,9 (centottantatrevirgolanove) Lekë.
Tale decisione entra in vigore immediatamente ed estende i propri effetti finanziari a partire dalla data 01.04.2022.
Contemporaneamente alle modifiche di cui sopra, entra in vigore anche l’Atto Normativo n. 4 in data 12.03.2022 “Per una modifica alla Legge n. 113/2021 “Per una modifica alla legge n. 8438 in data 28.12.1998, “Per l’imposta sul reddito”, modificata”, il quale ha modificato ed anticipato il termine in merito all’entrata in vigore della tabella per l’imposta sul reddito personale da lavoro in base alla quale, diminuisce l’imposta sull’utile dal reddito personale da lavoro. Il presente Atto Normativo ha portato delle modifiche all’articolo 2 di questa legge dove le parole “…a partire dalla data 1 luglio 2022…” vengono sostituite con “…a partire dalla data 1 aprile 2022…” .
Per maggiori informazioni: [email protected]