Permesso Unico di soggiorno per stranieri (socio e Amministratore di una società commerciale) – Interpretazione della Polizia di Stato Direzione della Frontiera e dell’Immigrazione
Studio “Legale Albania” con una lunga esperienza nella consulenza di società locali ed esteri (in particolare), assiste in modo continuativo i cittadini stranieri, i quali lavorano nella Repubblica d’Albania, nelle procedure del rilascio del permesso di soggiorno e lavoro, una parte considerevole dei quali ricoprono il ruolo dell’Amministratore, socio o di entrambi contemporaneamente.
Secondo la normativa albanese sull’immigrazione, entrambe le categorie di cittadini stranieri entrano in Albania per motivi di lavoro. Tuttavia, la loro posizione nella tipologia di permesso di soggiorno per il quale applicano varia a secondo il loro impegno e la qualità nel rapporto di lavoro, per il quale la normativa sugli stranieri spesso lascia spazio a diverse interpretazioni, per questo abbiamo richiesto un interpretazione ufficiale della normativa in vigore sul trattamento della loro posizione legale e per questo caso ci siamo rivolti al Dipartimento della Frontiera e dell’Immigrazione presso la Polizia di Stato.
Le differenze di trattamento, secondo la risposta della Direzione della Frontiera e dell’Immigrazione sono le seguenti: se uno straniero assunto in una società commerciale, nella posizione dell’Amministratore, ma non è socio della società, allora si tratta di una persona dipendente della Società e viene munito con Permesso Unico come dipendente. Se uno straniero è assunto in una società commerciale nella posizione dell’Amministratore, ma contemporaneamente è anche socio della società, allora si tratta di lavoratore autonomo della propria Società e viene munito con Permesso Unico per lavoro autonomo.
L’amministratore della società può gestire la propria società rimanendo sul territorio della Repubblica dell’Albania o in altro luogo fuori dal territorio. Se l’Amministratore (straniero), per giustificati motivi, non può soggiornare dentro il territorio della Repubblica d’Albania sino a 180 giorni, deve informare prima la Direzione Locale della Frontiera e dell’Immigrazione sui sui motivi del suo allontanamento dal territorio albanese (articolo 36, Legge 79/2021 “Sugli stranieri”. Se lo straniero, amministratore, come dipendente o lavoratore autonomo, vuole soggiornare in Albania, per cui è richiesto il Permesso di soggiorno, deve soddisfare le condizioni per munirsi del Permesso Unico.
Per quanto riguarda l’alloggio, la normativa non limita dove lo straniero può soggiornare. È sufficiente dimostrare di essersi assicurato un alloggio idoneo per tutta la durata della sua permanenza per il quale richiede di essere munito con Permesso Unico (DCM n. 858, in data 29.12.2021, Cap. III/B/3).
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