Ultime modifiche alle Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale (DCM n. 651, del 10.11.2017)
Con DCM n. 626, del 18.9.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 07.10.2019, si è modificato il titolo VII, capitolo III, sezione 3 e 4 del DCM n. 651 del 10.11.2017, per quanto riguarda le zone franche doganali (articoli 201 – 222 del Codice Doganale).
In particolare le attività consentite nella zona franca doganale, dopo aver ricevuto l’approvazione del Direttore Generale delle Dogane, sono:
- deposito di merci non albanesi fino all’istituzione di un regime;
- deposito di merci albanesi, che possono entrare, spostarsi, essere utilizzate, lavorate o consumate in un’area. In questi casi le merci non sono considerate sotto il regime di zona;
- lavorazione sotto regimi doganali speciali;
- qualsiasi transazione relativa al commercio di merci non albanesi;
- forniture esenti da dazio, forniture di bordo;
- operazioni di miscelazione (blending) per prodotti specifici come richiesto da clienti e mercati;
- logistica commerciale, operazioni di selezione e personalizzazione richieste dai mercati;
- imballaggio, confezione, etichettatura e apposizione di marchi di identificazione, timbri fiscali o commerciali;
- qualsiasi lavorazione, secondo l’annesso 71–03, dell’addendum A, che è allegato alla presente decisione ed è parte integrante di esso;
- deposito di merci come garanzie contrattuali per operazioni commerciali;
- trasbordo di merci;
- forniture / trasferimenti da nave / veicolo a nave / veicolo, da magazzino a magazzino, da magazzino a nave / veicolo e da nave / veicolo a magazzino.
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