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Avv. Dr. LULZIM ALUSHAJ
Managing Partner
Member of UIA (International Association of Lawyers) (Paris – France)
Membro della Camera degli Avvocati Internazionalisti (Milano – Italia)
Dhoma Kombëtare e Avokatisë (Tiranë – Albania)
Consiglio Nazionale Forense (Roma – Italia)
Tel: +355 4 453 4100
E-mail: [email protected]
CHI SIAMO
Lo Studio “Legale Albania” Law & Tax è una boutique multidisciplinare del diritto a vocazione internazionale, vantando sin dalla sua fondazione relazioni privilegiate con l’Europa in particolare con l’Italia e le aziende italiane. Con i suoi professionisti dell’ufficio di Tirana e la collaborazione con diverse Desk a Bologna, Pescara, Napoli, Roma e Torino lo Studio “Legale Albania” garantisce assistenza legale di alto profilo sia in Albania che nei paesi ove ha la rete di collaborazioni.
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Vedi TuttoModifiche nelle procedure per la richiesta del permesso unico dei cittadini stranieri
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22.10.2024, è entrata in vigore l’Istruzione Congiunta n. 196 del 14.10.2024 “Sulla collaborazione tra le strutture del Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, della Cultura e dell’Innovazione e del Servizio Informativo dello Stato, per le procedure di rilascio del permesso di soggiorno per Stranieri”.
Secondo le disposizioni di questa istruzione, la procedura per ottenere l’approvazione della dichiarazione di lavoro da parte dell’Agenzia Nazionale del Lavoro e delle Competenze (AKPA), la richiesta del visto di tipo “D” e la richiesta del permesso di soggiorno unico, si effettuano online in un’unica domanda sul portale e-albania, quindi i dati vengono trattati contemporaneamente tra tre sistemi elettronici: a) Sistema e-Visa; b) Sistema dei Servizi per l’Impiego; e c) Sistema FER.
L’applicazione viene effettuata su un unico modulo dando la possibilità allo Straniero di compilare solo una volta le informazioni necessarie per la conferma del permesso di lavoro, munirsi del visto e in fine con il permesso unico.
Secondo tale istruzione, nella valutazione per il rilascio del Permesso Unico o del Permesso di Soggiorno fanno parte anche le strutture responsabili dell’autorità locale e centrale per la frontiera e l’immigrazione, le strutture responsabili dell’informazione criminale presso la Polizia di Stato, nonché le strutture responsabili del Servizio Informativo dello Stato in casi particolari.
Per maggiori informazioni: [email protected]
Permesso unico di soggiorno per stranieri (socio e amministratore di una società commerciale) – Interpretazione della polizia di stato direzione della frontiera e dell’immigrazione
Studio “Legale Albania” con una lunga esperienza nella consulenza di società locali ed esteri (in particolare), assiste in modo continuativo i cittadini stranieri, i quali lavorano nella Repubblica d’Albania, nelle procedure del rilascio del permesso di soggiorno e lavoro, una parte considerevole dei quali ricoprono il ruolo dell’Amministratore, socio o di entrambi contemporaneamente.
Secondo la normativa albanese sull’immigrazione, entrambe le categorie di cittadini stranieri entrano in Albania per motivi di lavoro. Tuttavia, la loro posizione nella tipologia di permesso di soggiorno per il quale applicano varia a secondo il loro impegno e la qualità nel rapporto di lavoro, per il quale la normativa sugli stranieri spesso lascia spazio a diverse interpretazioni, per questo abbiamo richiesto un interpretazione ufficiale della normativa in vigore sul trattamento della loro posizione legale e per questo caso ci siamo rivolti al Dipartimento della Frontiera e dell’Immigrazione presso la Polizia di Stato.
Le differenze di trattamento, secondo la risposta della Direzione della Frontiera e dell’Immigrazione sono le seguenti: se uno straniero assunto in una società commerciale, nella posizione dell’Amministratore, ma non è socio della società, allora si tratta di una persona dipendente della Società e viene munito con Permesso Unico come dipendente. Se uno straniero è assunto in una società commerciale nella posizione dell’Amministratore, ma contemporaneamente è anche socio della società, allora si tratta di lavoratore autonomo della propria Società e viene munito con Permesso Unico per lavoro autonomo.
L’amministratore della società può gestire la propria società rimanendo sul territorio della Repubblica dell’Albania o in altro luogo fuori dal territorio. Se l’Amministratore (straniero), per giustificati motivi, non può soggiornare dentro il territorio della Repubblica d’Albania sino a 180 giorni, deve informare prima la Direzione Locale della Frontiera e dell’Immigrazione sui sui motivi del suo allontanamento dal territorio albanese (articolo 36, Legge 79/2021 “Sugli stranieri”. Se lo straniero, amministratore, come dipendente o lavoratore autonomo, vuole soggiornare in Albania, per cui è richiesto il Permesso di soggiorno, deve soddisfare le condizioni per munirsi del Permesso Unico.
Per quanto riguarda l’alloggio, la normativa non limita dove lo straniero può soggiornare. È sufficiente dimostrare di essersi assicurato un alloggio idoneo per tutta la durata della sua permanenza per il quale richiede di essere munito con Permesso Unico (DCM n. 858, in data 29.12.2021, Cap. III/B/3).
Modifiche alla legge “Per promuovere l’occupazione”
Sulla Gazzetta Ufficiale N. 105, del 13.07.2023 è stata pubblicata la Legge N. 47/2023 “Su alcune integrazioni e modifiche alla Legge N. 15/2019 “Per promuovere l’occupazione”, approvata dal Governo della Repubblica d’Albania in data 22.06.2023.
Tramite la presente Legge viene regolato anche il vuoto procedurale in merito al pagamento di una somma monetaria per conto del Fondo Sociale dell’Occupazione in quanto, ormai, viene determinato che il Datore di lavoro è obbligato a versare ogni mese per conto del Fondo Sociale dell’Occupazione un contributo nella misura del 100 per cento del salario minimo su scala nazionale, se non assume 1 persona con limitate capacità per i primi 25 dipendenti dell’azienda e una persona in più ogni altri 50 dipendenti.
La riscossione dei contributi versati da parte del datore di lavoro sarà monitorata dalla Direzione Generale delle Imposte ed ogni violazione constatata per mancata attuazione di questa obbligazione verrà considerato da parte dell’ispettorato statale che ricopre il settore del lavoro quale illecito amministrativo e sarà sanzionato secondo le disposizioni della legge per l’ispezione del lavoro.
Il Ministero delle Finanze è stato incaricato ad approvare entro la data 31.12.2023, in attuazione alla presente legge, l’atto legislativo sulle procedure e le modalità della riscossione del contributo per il Fondo Sociale dell’Occupazione.
Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Giudizio amministrativo – Controllo di costituzionalità delle disposizioni della legge n. 11/2020 “sul registro dei titolari effettivi”, modificata
Lo Studio “Legale Albania”, rappresentata dall’Avv. Dott. Lulzim Alushaj in collaborazione con Avv. Xhesilda Balashi e Avv. Eva Priska, in un giudizio amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo di Primo Grado di Tirana ove rappresenta un soggetto commerciale, soggetto alle previsioni della legge n. 112/2020, ha presentato presso quest’ultimo istanza di controllo costituzionale in via incidentale del paragrafo 4 dell’articolo 13 e del paragrafo 6 dell’articolo 15/1 della Legge n. 112/2020 “Sul registro dei titolari effettivi”, modificata in relazione ad altre previsioni costituzionali.
Tale istanza è conseguenza di un caso concreto ove QKB sulla base delle suddette disposizioni, ha interpretato la legge ed in seguito modificato lo stato della Società presso il Registro Commerciale da “attivo” in “sospeso” sino al pagamento della sanzione e la registrazione dei dati per i titolari effettivi. Di seguito, la Società ha effettuato l’applicazione per la variazione della sede legale, dato obbligatorio per ogni soggetto giuridico, la quale è stata respinta da quest’istituzione, sulla base del paragrafo 4 dell’articolo 13 e paragrafo 6 dell’articolo 15/1 della Legge n. 112/2020, modificata.
L’applicazione di queste disposizioni e le misure gravi previste nelle stesse, violano in modo flagrante i diritti e le libertà fondamentali della Società e di qualsiasi soggetto giuridico, garantiti non solo dalla Costituzione ma anche dal diritto internazionale che l’Albania ha ratificato. Proprio queste misure drastiche, la sospensione dell’attività ed inoltre il fatto di non consentire la registrazione della sede legale della società, viola lo scopo per il quale questa società è stata costituita, ovvero il diritto di esercitare l’attività economica e di fare impresa, per le quali non trova alcuna compatibilità nemmeno con le acquis communautaire e la giurisprudenza della corte di giustizia europea. Di conseguenza, questo caso è diventato causa per richiedere durante il giudizio amministrativo l’interpretazione a livello costituzionale non soltanto la difesa degli interessi e dei diritti della società, ma di qualsiasi persona giuridica registrata secondo il diritto albanese.
Sarà il Tribunale Amministrativo di Primo Grado di Tirana che valuterà se esistono le condizioni per presentare istanza alla Corte Costituzionale sul controllo costituzionale della legge.

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